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Caldaiette, ecco i tempi di manutenzione

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Alcune agenzie di stampa hanno rilanciato oggi un comunicato di un'associazione di consumatori che, purtroppo, conteneva varie inesattezze a proposito della tempistica degli interventi obbligatori sulle c.d caldaiette, ovvero sulle caldaie murali con potenza al di sotto di 35 kW.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il 22 maggio scorso sulla GU la Circolare interpretativa del D.L. 192/05, che conferma l’interpretazione di Adiconsum sulle questioni in discussione.

La Circolare Ministeriale chiarisce anzitutto che le norme del D.L. 192/05 relative alle caldaiette si riferiscono alla periodicità delle operazioni di controllo tecnico legate alle esigenze di efficienza energetica e di salvaguardia dell’ambiente.

Fatto salvo un periodo transitorio di due anni (sino all’8 ottobre 2007), l’obbligo di comunicare agli enti locali (Comune o Provincia), con una autocertificazione (modello H – Bollino blu) sottoscritta da un operatore abilitato (manutentore), le operazioni di manutenzione ed il controllo dei fumi delle caldaiette, non è più ogni anno, ma

– ogni 4 anni per le caldaiette nuove (cioè la prima manutenzione va eseguita dopo 4 anni dall’installazione
e la seconda dopo altri 4 anni)

– ogni 2 anni per quelle vecchie di oltre otto anni (e per quelle a camera aperta installate all’interno
dell’abitazione).

Durante il periodo transitorio, qualora gli enti locali richiedessero l’autocertificazione annuale (bollino blu), questa potrà essere presentata senza ricorrere ad una ulteriore visita del manutentore, ma riportando i dati dell’ultima autocertificazione (vedi comma 13 della Circolare Ministeriale).

Restano fermi gli adempimenti relativi alla sicurezza dell’impianto termico: a questo fine il DL 192/05 lascia invariata la precedente normativa (legge 46/90, legge 1083/71 e per gli apparecchi a gas il DPR 661/96):: in sostanza tali norme impongono al costruttore di corredare le caldaiette a gas di un libretto contenente le istruzioni per l’uso e la manutenzione dell’apparecchio al fine di garantirne la sicurezza di esercizio.

Anche se il rispetto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione dell’apparecchio non è obbligatorio, è consigliabile che le famiglie rispettino tali indicazioni, al fine di garantire la sicurezza di esercizio degli apparecchi. In mancanza di indicazioni diverse da parte del costruttore SI CONSIGLIA di eseguire la manutenzione con le cadenze indicate dal DL 192/05.

Articlolo scritto da: Adiconsum