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Danni da vaccinazioni obbligatorie: lo Stato prevede un indennizzo

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Danni da vaccinazioni obbligatorie: lo Stato prevede un indennizzo

AREZZO – Anche la medicina non è una scienza esatta. Cura e previene le malattie, ma a volte, per una serie infinita di motivi, certe azioni possono provocare dei danni. Anche importanti. E mentre i centri di ricerca da sempre sono al lavoro per studiare le contromosse sul piano scientifico e sanitario, lo Stato si è fatto carico di questo problema nei confronti delle persone che subiscono dei danni specifici.
C’è una legge, che ha compiuto da poco 15 anni, la n. 210 del 1992, che prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicazioni insorte a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue od emoderivati, che ne facciano richiesta.
I soggetti che possono richiedere il risarcimento sono coloro che hanno riportato lesioni od infermità dalle quali sia derivata una menomazione a seguito da vaccinazioni obbligatorie o di vaccinazioni non obbligatorie, ma effettuate a soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie, ospedali etc.; persone non vaccinate che a contatto con soggetti contagiati hanno riportato un menomazione permanente; eredi di persona danneggiata, che muoia dopo aver presentato la domanda, persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal coniuge danneggiato; personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l’infezione HIV durante il servizio con sangue o suoi derivati proveniente da soggetti affetti dalla malattia; persone contagiate dal virus HIV o da virus dell’epatite a seguito di somministrazione di sangue sia a carattere occasionale (emergenza da intervento ect.) che continuativo (soggetti affetti da emofilia etc.); parenti aventi diritto fino al terzo grado di parentela, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla l. 210/92 sia derivata la morte.
Una legge della quale i cittadini vengono a conoscenza solo in presenza di interessi diretti.
Recentemente il difensore civico regionale, Giorgio Morales, ha sollecitato le Aziende sanitarie ad attivarsi per far conoscere meglio questa legge. In particolare si deve sapere che l’indennizzo può essere richieste solo entro tre anni dal momento dell’accertamento del danno (10 anni per i casi di infezione da Hiv).
L’azienda sanitaria locale ha diffuso nelle proprie strutture dei manifesti con la normativa e le indicazioni per la modulistica. Chiunque vuol saperne di più, può chiamare il numero 0575-254992, oppure recarsi presso gli uffici della medicina legale, in via Curtatone ad Arezzo.