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Overbooking aerea. I diritti del passeggero

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Overbooking aerea. I diritti del passeggero

ROMA – "Spiacente non abbiamo posti". E' la ferale notizia che un passeggero, munito di regolare biglietto e prenotazione confermata, in questo lungo fine settimana, puo' sentirsi dire in uno degli aeroporti italiani o dell'Unione europea. Si chiamo overbooking (sovraprenotazione) ed e' un sistema che praticamente tutte le compagnie aeree adottano: vendono cioe' piu' biglietti di quanti siano i posti a disposizione. Saltano viaggio e nervi, percio' abbiamo voluto elencare le opzioni alle quali ha diritto il malcapitato turista (1).

In caso di overbooking la compagnia aerea deve offrire al passeggero una delle seguenti scelte:
– il rimborso del prezzo del biglietto entro 7 giorni in denaro o con buoni di viaggio e/o altri servizi;
– il primo volo possibile fino a destinazione;
– un volo in data successiva, a scelta del passeggero.

In aggiunta la compagnia aerea deve pagare un risarcimento in contanti pari a:
– 250 euro per i voli fino a 1.500 km;
– 400 euro per i voli interni alla Ue oltre 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
– 600 euro per i voli che non rientrano nei punti precedenti.

La compagnia aerea deve inoltre offrire gratuitamente:
– due telefonate o fax, telex o e-mail;
– pasti o rinfreschi;
– il pernottamento in albergo.

Il passeggero ha diritto alla differenza di prezzo se viaggia in una classe inferiore a quella prenotata. Il passeggero non e' tenuto a chiedere i risarcimenti e i servizi elencati perche' devono essere erogati dalla compagnia aerea che deve informare i passeggeri dei loro diritti.

Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc

(1) Per approfondimenti si veda:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=79897