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Avvocati: eletti i cinque membri aretini del nuovo Consiglio Distrettuale di Disciplina

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Avvocati: eletti i cinque membri aretini del nuovo Consiglio Distrettuale di Disciplina

Il nuovo Ordinamento Forense ha modificato la struttura del procedimento disciplinare nei confronti degli Avvocati. 

Le recenti disposizioni hanno sottratto il potere disciplinare agli Ordini locali, attribuendolo ad un nuovo organismo costituito dal Consiglio Distrettuale di Disciplina che, per il distretto toscano, ha sede in Firenze, con competenza nei confronti degli Avvocati toscani o per gli illeciti comunque commessi nel distretto.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina è composto da membri eletti da ciascun Consiglio dell’Ordine locale. L’Ordine degli Avvocati di Arezzo ha diritto a cinque rappresentanti.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo, nella seduta del 17 settembre 2014, ha provveduto alla elezione dei propri membri.

Sono risultati eletti (in ordine alfabetico), l’Avv. Mario Cherubini, l’Avv. Andrea Cuccuini, l’Avv. Fabio Diozzi, l’Avv. Elisabetta Sbragi e l’Avv. Alfredo Valenti.

Il Consiglio Distrettuale esercita l’attività disciplinare tramite sezioni composte da cinque membri titolari e tre supplenti.

Non possono far parte delle sezioni gli appartenenti al medesimo Ordine cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si procede.

Questa la principale novità che assicura l’indipendenza e la terzietà dell’organo giudicante. Il consigliere istruttore, dopo aver eseguito l’istruttoria e relazionato sul caso, propone alla sezione la richiesta di archiviazione ovvero di condanna dell’incolpato. Altra novità è costituita dal fatto che la sezione decide senza la presenza del consigliere istruttore che viene sostituito da uno dei membri supplenti.

Il procedimento disciplinare si articola in varie fasi: la fase preliminare, il capo di incolpazione e la citazione a giudizio, l’udienza di dibattimento e la decisione.

Il procedimento, in questa prima fase, vede applicabili le norme del Codice di procedura penale e, come nel processo penale, l’incolpato e il suo difensore concludono per ultimi e prendono la parola per ultimi e vi è la lettura immediata del dispositivo.

Il procedimento ha impulso a seguito di un esposto che può provenire da un Collega, da un Giudice, da un cliente, da una controparte o da un terzo.

Nel caso in cui la notizia dell’illecito disciplinare risulti infondata, si procede all’archiviazione o al proscioglimento dell’incolpato, altrimenti si procede alla sua condanna.

Le sanzioni disciplinari irrogabili sono l’avvertimento, la censura, la sospensione e la radiazione.

Una ulteriore novità è costituita dal richiamo verbale, che non costituisce sanzione disciplinare e si applica per le infrazioni lievi e scusabili. La figura, più vicina ai principi della Giustizia riparativa che a quelli della Giustizia retributiva, può trovare applicazione in ipotesi in cui l’Avvocato incolpato e l’esponente siano giunti ad un 2  chiarimento, ad una definizione bonaria di una vicenda di lieve entità, che non abbisogna di arrivare ad una vera e propria sanzione.

L’appello contro le decisioni amministrative del Consiglio Distrettuale è proponibile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, con sede in Roma, la cui decisione, a sua volta, è ricorribile in Cassazione a Sezioni Unite.

Diversamente dalla prima fase, i giudizi di impugnazione seguono le regole della procedura civile.