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Cambiano criteri sgravi contributivi su contratti di solidarietà

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Roma, 23 apr. (Labitalia) – Novità in arrivo per i contratti di solidarietà, ossia quegli accordi, stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, per la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale. Le novità riguardano in particolare i criteri con cui i datori di lavoro potranno beneficiare della riduzione contributiva e sono previste dal dl 34/2014, il cosiddetto decreto Lavoro varato dal governo Renzi. A spiegare nel dettaglio le novità sono i consulenti del lavoro, attraverso una circolare (la n. 9/2014 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro) che analizza i contenuti della norma.
Prima del decreto Lavoro, spiegano i consulenti, le agevolazioni previste per le imprese che avviavano contratti di solidarietà consistevano sostanzialmente nella riduzione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei lavoratori con orario di lavoro ridotto (art. 6 comma 4, del 1 ottobre 1996, n. 510).
La riforma Renzi ha inserito una prima novità che consiste nella rimessione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Finanze, della individuazione dei criteri al fine di determinare i datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. In altre parole, gli sgravi contributivi di cui al comma 4 dell’art. 6 cit., saranno consentiti solo nei limiti della disponibilità economica del Fondo per l’occupazione.
La seconda novità è rappresentata dal fatto che il Fondo per l’occupazione sarà rifinanziato, a decorrere dal 2014, con uno stanziamento di 15 milioni di euro che dovrebbe pertanto fornire un maggiore impulso agli effetti agevolativi della disposizione.L’effettiva fruizione dell’agevolazione contributiva è tuttavia subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie nell’ambito del Fondo. “Una circostanza -dicono i consulenti- che di fatto negli ultimi anni aveva reso non utilizzabile per le aziende il beneficio”.
Da un punto di vista procedurale, seguendo le ultime disposizioni in materia, il datore di lavoro dovrà fare una richiesta di accesso al beneficio e le sedi Inps provvederanno ad attribuire il codice autorizzazione di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14/6/1995 ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all’art. 6, c. 4, della L. 28 novembre 1996, n. 608”.
Infine, ricordano i consulenti, la verifica della riduzione dell’orario (utile per stabilire la misura percentuale di riduzione dei contributi) deve essere effettuata in relazione al singolo lavoratore e per singolo mese. Di conseguenza, le eventuali retribuzioni ultramensili, che dovessero essere corrisposte seguono lo stesso regime previdenziale stabilito nel mese.