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L’introduzione dello “Split Payment” per le fatture emesse alla P.A.

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L’introduzione dello “Split Payment” per le fatture emesse alla P.A.

Nell’articolo di ieri abbiamo visto quali sono le principali novità introdotte dalla Legge Stabilità 2015. Oggi ci soffermeremo sullo “Split Payment” una misura antifrode che rappresenta una assoluta novità nel nostro ordinamento.
Split Payment o, per dirla in italiano, “pagamento suddiviso”. E’ una norma che, in sostanza, prevede che la Pubblica Amministrazione provveda ai pagamenti delle fatture emesse dai propri fornitori, per cessioni di beni o prestazioni di servizi, scindendo l’Iva dall’imponibile. Provvederà quindi a saldare il proprio fornitore solo per l’importo imponibile e verserà l’IVA direttamente all’Erario nei modi e termini che verranno previsti con un prossimo provvedimento. In teoria nulla cambia per il fornitore il quale è tenuto a versare comunque l’IVA all’Erario ma, in pratica, tutti coloro che hanno rapporti con la P.A. vedranno sensibilmente ridotta la propria liquidità.

Facciamo un esempio. Un azienda emette fattura alla P.A. per 1.500,00 Euro + IVA 22%. Il totale della fattura ammonta quindi ad Euro 1.830,00 con Iva per Euro 330,00. Se fino a ieri la P.A. provvedeva al pagamento integrale della fattura /(Euro 1.830,00) da oggi il fornitore si vedrà accreditati “solo” 1.500,00 Euro. Nella stragrande maggioranza dei casi, però, il fornitore avrà acquistato merce per quell’intervento sulla quale avrà, naturalmente, già versato l’IVA al proprio fornitore.
Poniamo che l’ammontare degli acquisti sia pari ad Euro 1.000,00 oltre ad IVA 22%. Avrà pagato al suo fornitore Euro 1.220,00 di cui 220,00 Si riferiscono ad IVA. Se questa fosse l’unica operazione del periodo si andrebbe ad una liquidazione a debito per Euro 110,00 e cioè la differenza tra l’IVA pagata al proprio fornitore e quella incassata dalla P.A. con un esborso pari ad Euro 330,00 (220 di Iva pagata al proprio fornitore e 110,00 in forza della liquidazione periodica. Con l’applicazione della norma antielusiva, invece, l’esborso sarà pari ad Euro 550,00 così determinati: quanto ad Euro 220,00 Iva pagata sulla fattura ricevuta ed Euro 330,00 per IVA NON INCASSATA.
I 220,00 Euro pagati in eccesso potranno essere chiesti a rimborso, o utilizzati in compensazione, SOLO dopo la presentazione della dichiarazione annuale IVA e quindi non prima del febbraio dell’anno successivo.
E’ del tutto evidente che se da una parte lo Stato evita di non incassare delle imposte (si pensi alle aziende che falliscono se a quelle che “non pagano proprio”) dall’altra coloro, e sono la stragrande maggioranza, che lavorano onestamente si ritrovano a dover anticipare ingenti somme di denaro che recupereranno in un lasso di tempo che potrà arrivare anche a 24 mesi. Tutto ciò con evidente riduzione di liquidità dovuta al minore denaro che entra in azienda.
Sulla misura resta l’incognita della valutazione dell’Unione Europea che potrebbe anche bocciare la norma. In questo caso entrerebbero subito in vigore le misure di salvaguardia (tra le quali l’aumento quella di maggiore impatto è l’aumento dell’IVA che potrà arrivare sino all’aliquota massima del 25%).