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LAVORO: Voucher, utilizzo con regole più stringenti

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LAVORO: Voucher, utilizzo con regole più stringenti

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs n° 185/2016 si sono strette le maglie per tutti coloro che utilizzano i “voucher lavoro”. Tranne poche eccezioni, pubblica amministrazione, attività non commerciali e lavoro domestico, imprenditori e professionisti che utilizzano il lavoro accessorio dovranno effettuare una comunicazione preventiva, all’Ispettorato del Lavoro almeno 60′ prima che la prestazione abbia inizio.

Come dicevamo l’obbligo è previsto nel Decreto Legislativo pubblicato in GU lo scorso 7 ottobre ed entrato in vigore il giorno successivo. Nella comunicazione l’utilizzatore dovrà indicare tassativamente: dati anagrafici o codice fiscale del prestatore; il luogo dove si svolge la prestazione la data e l’ora di inizio e termine della stessa. La comunicazione dovrà essere inviata telematicamente ma ad oggi mancano indicazioni precise. Nella fase iniziale quindi si farà riferimento a quanto indicato nella relazione accompagnatoria la quale prevede che SMS e PEC dovranno essere inviati facendo riferimento alla norma sul lavoro intermittente e quindi al numero 3399942256 per gli SMS ed all’indirizzo PEC [email protected] per la posta certificata.

Il mancato invio della comunicazione prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 Euro per ogni lavoratore interessato. Nel caso che un lavoratore effettui, nell’arco della medesima giornata, più prestazioni presso il medesimo utilizzatore con orario intervallato (si pensi ad una prestazione dalle 10.00 alle 12.00 ed un’altra dalle 17.00 alle 19.00) quest’ultimo dovrà effettuare due comunicazioni separate.

La disposizione di cui sopra va ad aggiungersi, e non sostituisce, la comunicazione unica già prevista per INPS ed INAIL che resta in vigore con le forme attuali.