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Nessun reato per omesso versamento contributi previdenziali

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Roma, 10 feb. (Labitalia) – L’omesso versamento dei contributi previdenziali non è più reato. A chiarirlo la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro nella circolare numero 5 del 2016. “Non è più perseguibile penalmente -spiega- chi non versa i contributi previdenziali se l’omissione non supera la soglia di 10.000 euro annui. A stabilirlo è il decreto legislativo numero 8 del 2016 del 6 febbraio 2016 che, con l’articolo 3, comma 6, sostituisce il comma 1 bis dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 463 del 1983, che puniva con la reclusione fino a tre anni l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti”.
“Al di sotto di tale soglia -avverte la Fondazione Studi- l’omissione è punita soltanto con una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro”.
“Le nuove norme dunque -chiarisce- non hanno depenalizzato tout court l’omesso versamento degli importi dichiarati come ritenuti dalla retribuzione a titolo previdenziale ed assistenziale, ma hanno introdotto un duplice regime, dipendente dalla soglia dei 10.000 euro annui, il cui superamento conferma la natura penale dell’illecito. Al di sotto di tale importo si applica soltanto la sanzione amministrativa pecuniaria, nei limiti degli importi introdotti dalla nuova norma”.