Home Nazionale Aidp: “Per sgravi assunzioni su licenziamenti fare distinguo”

Aidp: “Per sgravi assunzioni su licenziamenti fare distinguo”

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Roma, 17 ott. (Labitalia) – “Gli sgravi per le nuove assunzioni che saranno previsti nella legge di stabilità 2018, a quanto si apprende ad oggi, saranno riconosciuti solo alle aziende che non licenziano. Il principio in sé è corretto, tuttavia, bisogna fare dei necessari distinguo: non tutti i licenziamenti sono uguali”. A sostenerlo è l’Aidp (Associazione italiana per la direzione del personale), commentando “l’ipotesi al vaglio del governo per il 2018 che prevede, a quanto sembra, la conferma degli sgravi contributivi per le nuove assunzioni, anche se in forma più ridotta e circoscritta rispetto agli anni precedenti”.
“Gli sgravi – spiega – dovrebbero riguardare solo i giovani fino a 35 anni che vengono assunti con contratto a tempo indeterminato e dovrebbero valere per i primi tre anni e fino a un tetto di 3-4 mila euro l’anno, ossia il 50% dei contributi previdenziali. La novità sostanziale delle nuove norme allo studio è l’introduzione di paletti sui licenziamenti. In sostanza, per evitare l’effetto sostituzione rispetto ad altri lavoratori che ‘costano di più’, si è ipotizzato che nei 6 mesi prima e nei 6 mesi successivi all’assunzione l’azienda non deve aver licenziato nella stessa unità produttiva”. Il punto su cui l’Aidp solleva i riflettori è, appunto, che non tutti i licenziamenti sono uguali. “L’azienda, infatti, potrà usufruire degli sgravi – precisa – a condizione che non abbia licenziato nei sei mesi precedenti l’assunzione”.
“Per non creare difficoltà a chi dovrà applicare la legge e nella previsione che questa serva realmente a incrementare l’occupazione”, l’Aidp avanza alcuni suggerimenti: “Occorre specificare che i licenziamenti che non daranno diritto agli sgravi dovranno essere per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo, evitando così di considerare altre tipologie di licenziamento come, per esempio, quello disciplinare o per mancato superamento dei periodo di prova, superamento del periodo di comporto o per raggiunti limiti di età per la pensione; utile sarebbe parlare, inoltre, di 180 giorni e non 6 mesi in modo che il conteggio risulti certo ed indiscutibile”. “Scopo di Aidp è quello di mettere a disposizione del legislatore – spiega Isabella Covili Faggioli, presidente nazionale Aidp – l’esperienza dei propri soci che hanno contezza delle conseguenze sul campo di ogni impianto normativo. A questo scopo, cerchiamo di essere vicini al legislatore e alle commissioni del lavoro, per anticipare tutti i miglioramenti possibili sulle leggi che possono essere varate”.