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Consulenti del lavoro: ecco faq su Bonus Sud

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Roma, 18 apr. (Labitalia) – A un mese dalla pubblicazione della circolare Inps contenente le istruzioni sul bonus Sud per l’assunzione di disoccupati persistono ancora alcuni dubbi interpretativi sulla fruizione dell’incentivo. A questo proposito la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro è intervenuta oggi con un approfondimento che fa il punto su alcuni aspetti controversi della normativa e sulla regola degli aiuti ‘de minimis’. Il documento contiene 16 faq sul bonus e una tabella esemplificativa di alcuni aiuti di Stato.
“Dopo quasi un mese dalla circolare Inps n. 41/16 che ha sbloccato l’operatività del ‘Bonus Sud’ per l’assunzione di disoccupati, è già necessario -spiega una nota dei professionisti- fare il punto su alcuni aspetti controversi della normativa. Il rischio anche questa volta è quello di aver creato uno strumento che, al momento della verifica da parte dell’Inps, mostri tutte le sue crepe con conseguenti danni economici per le aziende che pensavano di alleviare il costo del lavoro”.
Secondo i professionisti, “è ancora recente, peraltro, l’eco del monitoraggio effettuato sull’utilizzo dello sgravio triennale del 2015, dove è emerso che su oltre 600 mila imprese che hanno fatto ricorso agli sgravi, ben 28.591 hanno assunto persone che nei sei mesi precedenti avevano avuto contratti a tempo indeterminato con altri datori di lavoro”. “E ora – prosegue – si vedranno richiedere i contributi non pagati (totale: 148,2 milioni), con l’aggiunta della sanzione che l’Inps quantifica come omissione, proprio in virtù della riconosciuta buonafede delle aziende che sono incorse, loro malgrado, in un errore. Come sia stato possibile che migliaia di aziende si siano sbagliate è noto: la mancanza di coordinamento fra i centri per l’impiego italiani”.
Secondo i consulenti del lavoro, “non esiste un collegamento fra le varie banche dati, per cui ciascuno ufficio conosce solo la propria storia e ignora se il lavoratore ha intrapreso rapporti di lavoro in territori diversi dal proprio. A correggere questa gravissima mancanza, dovrebbe ora provvedere l’Anpal che è al lavoro per l’inserimento in rete di tutte le banche dati dei centri per l’impiego. Il punto è che tutta l’operazione è in fieri e con notevoli difficoltà di tipo tecnico e organizzativo”.
“A pagarne nell’immediato le spese -spiega ancora la nota- è stata la stessa procedura di concessione del Bonus Sud perché l’Inps, attingendo le informazioni sullo stato di disoccupazione dei lavoratori dalla banca dati Anpal, ha revocato diverse istanze di concessione dello sgravio, in quanto non risultava presentata la relativa dichiarazione di disponibilità al lavoro. Dopo un rapido controllo hanno verificato che i dati della predetta banca dati non erano assolutamente attendibili e hanno preso atto che le istanze non andavano per nulla revocate”.
“Ma sul fronte del requisito dello stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 150/15, occorre -aggiungono ancora i professionisti- in via interpretativa sciogliere ancora un altro importante nodo. Il lavoratore, infatti, una volta resa la disponibilità al lavoro è poi tenuto ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. n. 150/15 a confermare il proprio status mediante la firma presso il Cpi del patto di servizio. Tale accordo, però, è frutto di corretta interlocuzione che deve avvenire tra disoccupato e ufficio deputato, cosa che spesso non avviene con la necessaria tempestività”.
E’ necessario, pertanto, definire “la questione e in particolare capire se il Bonus Sud è concedibile per assunzione di lavoratori che hanno presentato la dichiarazione di disponibilità, ma non hanno firmato il patto di servizio”, dicono.
“Una risposta -precisano- che dovrebbe arrivare dall’Anpal (tempestivamente interpellata dal consiglio nazionale dell’ordine) con la massima urgenza, perché nel frattempo l’Inps ha già autorizzato istanze con lavoratori che presentano la predetta discrasia. Sarebbe intollerabile la revoca degli sgravi ex post, scaricando sulle aziende carenze funzionali del sistema”.
“Altra questione -spiegano ancora i consulenti del lavoro- di non facile gestione è quella relativa alla definizione degli aiuti di stato. Il Bonus Sud soggiace alle regole europee sulla concorrenza, non essendo classificabile ‘aiuto generale’ (come invece lo sgravio triennale previsto dalla Legge di Stabilita 2015). Le aziende, pertanto, devono rispettare la regola sugli aiuti de minimis, oppure dimostrare che l’assunzione realizza l’incremento netto occupazionale rispetto alla media dei dipendenti dei dodici mesi precedenti l’assunzione stessa. A proposito degli aiuti de minimis, la difficoltà maggiore è da sempre la classificazione degli stessi e l’identificazione dei vari enti erogatori, informazioni indispensabili per popolare la richiesta telematica dello sgravio all’Inps”.