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Consulenti lavoro: da Anpal nuovi chiarimenti su bonus Sud

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Roma, 4 mag. (Labitalia) – Nella domanda preliminare di ammissione all’incentivo previsto dal ‘Bonus Sud’ la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro da indicare è già diminuita delle aliquote di contribuzione non oggetto di esonero. Va cioè indicata l’aliquota a carico del datore di lavoro escludendo sia le contribuzioni che non hanno natura previdenziale, sia quelle aliquote che apportano elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali.
E’ uno dei chiarimenti forniti dall’Anpal sull’applicazione del Bonus Sud per l’occupazione di disoccupati, a seguito dell’ultima interlocuzione tra l’Agenzia e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e contenuti nell’approfondimento del 4 maggio della Fondazione studi consulenti del lavoro.
Nel testo sono contenute anche tre nuove Faq. Tra queste, quella che chiarisce che, in caso di trasformazione di rapporto a termine, necessita il requisito della mancanza di impiego regolarmente retribuito nei sei mesi precedenti alla trasformazione. “L’unico requisito non richiesto è lo stato di disoccupazione, altrimenti si andrebbe oltre la previsione del regolamento europeo. Quindi se si trasforma un rapporto della durata inferiore a 6 mesi, l’incentivo spetta; in caso di rapporto di durata superiore, invece, la risposta non può che essere negativa”, scrivono i consulenti.