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Cos’è la ricetta medica e quando è obbligatoria

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Roma, 15 apr. (AdnKronos Salute) – Cos’è la ricetta medica, quali sono le tipologie, le modalità d’uso e per quali farmaci è obbligatoria. Altroconsumo, l’associazione per la tutela e difesa dei consumatori, spiega in ‘Diritti in Salute’ tutto ciò che è opportuno sapere sulla ricetta medica. Obiettivo del progetto ‘Diritti in salute’, nato dalla collaborazione tra Altroconsumo e Acu (Associazione consumatori utenti) e finanziato dal ministero dello Sviluppo economico, è dare una risposta ai dubbi più comuni in materia sanitaria.
Ecco, in sintesi, le principali informazioni utili ai cittadini, negli approfondimenti dedicati alle varie tipologie di utilizzo della ricetta medica:
– LA RICETTA MEDICA, TIPOLOGIE E VALIDITA’: la ricetta medica è un vero e proprio documento che consente al paziente di prenotare visite specialistiche, esami diagnostici e di poter ritirare o acquistare i farmaci che richiedono una prescrizione medica. Esistono due tipi di ricetta: quella del ricettario regionale, che permette l’erogazione di farmaci e prestazioni a carico del servizio sanitario; la cosiddetta ricetta ‘bianca’ del ricettario personale del medico, che permette comunque l’erogazione delle prestazioni e dei farmaci, a completo carico del cittadino. I farmaci, i presidi, gli esami, le visite specialistiche, le prestazioni terapeutiche possono essere sulla ricetta del servizio sanitario o sulla ricetta ‘bianca’ a seconda di chi li prescrive e delle condizioni di prescrivibilità: non tutti i medicinali o gli approfondimenti diagnostici possono essere prescritti a carico del servizio sanitario (secondo i Lea), oppure per tutti i cittadini (secondo le note Aifa), né tutti i medici possono prescrivere a carico del servizio sanitario.
Esistono però anche altri tipi di ricetta – ricordano gli esperti di Altroconsumo – come la ricetta ministeriale a ricalco: una ricetta speciale che il medico compila per la prescrizione di sostanze psicotrope e stupefacenti. È compilata su di un ricettario differente, in triplice copia, di modo che una copia rimanga al medico, una al paziente e una al farmacista. La cosiddetta ricetta limitativa: quella che può essere compilata solo da medici di una determinata branca specialistica oppure da medici operanti in centri ospedalieri, corredata dalla redazione di un piano terapeutico.
La ricetta medica utilizzata per prescrivere visite ed esami specialistici col servizio sanitario ha validità di un anno. Quando si prenota è necessario essere provvisti di un’impegnativa valida: per contare la data di scadenza, bisogna partire dal momento della data di rilascio da parte del medico. Se sulla ricetta, la visita o l’esame hanno un codice di priorità diverso da ‘P’, è necessario rispettare i tempi, altrimenti la priorità decade: una ricetta con priorità ‘B’ presentata per la prenotazione oltre 15 giorni dalla data del rilascio, perde la priorità ‘B’ e viene prenotata come prestazione con priorità ‘D’ (30 giorni per visite specialistiche, 60 giorni per esami strumentali). Una ricetta con priorità ‘D’ presentata oltre 30 giorni dalla data di rilascio, perde la priorità ‘D’ e viene prenotata come prestazione con priorità ‘P’ (entro 180 giorni).
– LA RICETTA ROSSA: definita così per la bordatura colorata dei campi che il medico compila con i dati necessari. Può essere compilata solamente dai medici dipendenti di strutture pubbliche o convenzionati con il servizio sanitario nazionale e viene utilizzata per la prescrizione di una terapia farmacologica, la prescrizione di un esame diagnostico o una visita specialistica a carico del servizio sanitario. L’uso di una ricetta rossa non permette l’erogazione a carico del servizio sanitario di farmaci o prodotti parafarmaceutici non compresi tra le formulazioni del prontuario farmaceutico regionale, né di esami, visite o terapie non comprese nei Lea o nelle disposizioni della propria regione.
I medici dipendenti e convenzionati con il servizio sanitario utilizzano questo ricettario solo nell’ambito dell’esercizio della loro attività di medici del servizio sanitario nazionale. Se un medico svolge anche attività privata – sottolinea Altroconsumo – in quel contesto egli non è più un ‘medico pubblico’ bensì un medico privato e quindi non può prescrivere farmaci a carico del Ssn, ma deve utilizzare esclusivamente la cosiddetta ‘ricetta bianca’. Lo stesso vale anche per il medico ospedaliero che svolge anche attività libero professionale in intra moenia: in quell’ambito non può usare il ricettario regionale. La ricetta rossa è valida in tutte le farmacie del territorio italiano, perché assicura al paziente di ritirare i farmaci che richiedono prescrizione medica, ma al di fuori della propria regione di residenza, a fronte della dispensazione del farmaco il paziente dovrà pagare l’intero importo. Nella propria regione, invece, l’assistito dovrà solo corrispondere l’importo del ticket e l’eventuale differenza rispetto al prezzo di riferimento del generico a costo più basso. I problemi legati alla validità regionale della ricetta sono superati dalla trasformazione della ricetta cartacea in ricetta elettronica.
– LA RICETTA BIANCA: è quella che il medico compila su carta bianca, sulla quale siano però riportati: il nome e cognome del medico; la data; il luogo; la firma autografa del medico. In questo caso, il nome dell’assistito non è strettamente necessario. Su ricetta bianca possono essere prescritte tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di norma correlate alla propria branca di specializzazione e i farmaci, prestazioni che saranno sempre a carico del cittadino assistito. Per la prescrizione a carico del servizio sanitario è infatti necessaria la ricetta del ricettario regionale ed è valida in tutte le farmacie italiane.
La ricetta bianca – spiegano gli esperti di Altroconsumo – può essere considerata ‘ripetibile’ e ‘non ripetibile’: è considerata ‘ripetibile’ quando prescrive un farmaco che la legge prevede sia dispensabile più volte in un arco temporale definito. Secondo la normativa attuale, un farmaco dispensabile con ricetta ripetibile può essere venduto fino a 10 volte nell’arco di 6 mesi, salvo diversa indicazione da parte del medico. Se il medico invece precisa un numero di confezioni maggiore di uno, la ripetibilità decade e la ricetta permette di ritirare solo quel quantitativo specifico. L’unica eccezione riguarda le ricette ripetibili contenenti la prescrizione di alcuni farmaci (come quelli presenti nella sezione ‘E’ della tabella della sostanze attive stupefacenti e psicotrope), nel cui caso la ripetibilità è limitata a 3 volte in 30 giorni. Se invece la ricetta prescrive un farmaco soggetto a prescrizione non ripetibile, la ricetta è utilizzabile dal paziente una sola volta entro 30 giorni, per un quantitativo di confezioni prescritte coerente con il limite di terapia di 30 giorni; il farmacista ritirerà la ricetta al momento della consegna del farmaco.
– LA RICETTA ELETTRONICA: la ricetta rossa, una volta cartacea, è ora in corso di sostituzione con la ricetta elettronica e dematerializzata che, progressivamente, sarà disponibile su tutto il territorio nazionale. Con la ricetta elettronica, il medico non compila più la ricetta cartacea rossa, ma inserisce una richiesta sul suo computer con: il suo numero identificativo; i dati del paziente; il farmaco o l’esame prescritto; eventuali esenzioni. Una volta andata a buon fine, il medico consegna un promemoria da portare in farmacia per ritirare i medicinali o prenotare la visita. Qualora il sistema di trasmissione della ricetta dematerializzata non risultasse funzionante, o il sistema impiegasse un tempo superiore agli 8 secondi per stampare il promemoria, parte in automatico la stampa della tradizionale ricetta rossa. Se si perdesse il promemoria, a differenza della ricetta cartacea, si potrà comunque acquistare il farmaco perché la prescrizione è registrata nei database, accessibili da tutte le farmacie. In attesa che la ricetta elettronica venga adottata ovunque, per le ricette cartacee valgono ancora le vecchie regole.
Al contrario della ricetta cartacea, la ricetta elettronica permette di ritirare i farmaci in qualunque regione diversa dalla propria senza pagare il prezzo del farmaco, ma solo il ticket della propria regione di residenza e l’eventuale differenza rispetto al prezzo di riferimento del generico a più basso costo. Non tutte le prescrizioni possono essere a oggi dematerializzate e la ricetta rossa è ancora indispensabile per: ossigeno; farmaci stupefacenti; sostanze psicotrope; farmaci in distribuzione per conto; farmaci che richiedono un piano terapeutico Aifa; farmaci prescritti al domicilio del paziente o in Rsa.
– QUALI FARMACI E VISITE SI POSSONO PRENOTARE CON LA RICETTA? Una ricetta del servizio sanitario comporta l’erogazione di non più di 2 confezioni per farmaco. Fanno eccezione i pazienti in possesso di esenzione per patologia cronica, per i quali una recente normativa permette di ottenere fino a 6 confezioni per ricetta, fino a coprire un massimo di 180 giorni di terapia, solo quando il farmaco sia già utilizzato dal paziente da almeno 6 mesi. In precedenza, il limite era di 3 confezioni per ricetta, per un massimo di 60 giorni di terapia.
I farmaci contemplati da questa norma sono quelli relativi alla specifica patologia cronica, non altri. Gli antibiotici in confezione monodose, le soluzioni di medicinali somministrate per fleboclisi e gli interferoni a favore di soggetti affetti da epatite cronica possono essere prescritti fino ad un massimo di 6 confezioni per ricetta. Per i medicinali stupefacenti, il limite è di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di 30 giorni. Nel caso di prima prescrizione di un farmaco o di modifica della terapia, è consentita al medico la prescrizione di un solo pezzo per ricetta e non possono essere rilasciate allo stesso paziente più ricette con prescrizione dello stesso farmaco, nello stesso giorno, salvo i casi in cui ciò si renda necessario per il completamento di un ciclo terapeutico entro 7 giorni.
– LA RICETTA SERVE PER QUALUNQUE TIPO DI FARMACO? I farmaci sono classificati a seconda della loro dispensabilità a carico del servizio sanitario: classe (o fascia) ‘A’: farmaci dispensabili dal Ssn, quando prescritti su ricetta rossa cartacea o elettronica, ritirabili in farmacia dietro il pagamento del ticket; classe ‘H’: farmaci di utilizzo ospedaliero; classe ‘C’: farmaci a carico del cittadino, pagati interamente dal cittadino, tranne per invalidi di guerra, assistiti affetti da malattia rara (se il medicinale è presente nel Piano terapeutico predisposto da uno specialista di struttura di riferimento della Rete per le malattie rare), cittadini trapiantati d’organo. Tra i farmaci di classe ‘C’ troviamo quelli disponibili senza ricetta, e i farmaci denominati di ‘classe C con ricetta’ dispensabili dietro ricetta bianca del medico.
– SE NON HO CON ME LA RICETTA, MA HO URGENTE BISOGNO DEL FARMACO, COME POSSO FARE? Premesso che parte del problema potrà essere in parte risolto con il pieno implemento della ricetta elettronica, la legge italiana ha comunque previsto delle situazioni di necessità e urgenza che permettono ad un cittadino di richiedere e riceve un farmaco che necessita di prescrizione medica, anche se non ha con se la ricetta del medico.
Necessità di proseguire il trattamento di diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica: in queste circostanze, il farmacista può consegnare il medicinale al paziente solo se ci sono elementi che confermino che il paziente è in trattamento con quel farmaco, quali la presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto proprio il farmaco richiesto; oppure l’esibizione da parte del cittadino di un documento rilasciato dall’autorità sanitaria attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco, oppure di un documento originale firmato dal medico curante attestante la patologia cronica e il farmaco utilizzato per il trattamento, o ancora una ricetta scaduta da non oltre trenta giorni, che il farmacista annoterà affinché non venga riusata. Anche la conoscenza diretta da parte del farmacista del paziente, del suo stato di salute e del trattamento in corso è condizione di erogabilità senza ricetta.
Necessità di non interrompere un trattamento, quale ad esempio la prosecuzione di una terapia antibiotica: il farmacista può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente sia in trattamento con il farmaco, quali la presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto; oppure, l’esibizione, da parte del cliente di una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato.
Proseguire trattamento dopo dimissione ospedaliera: il farmacista può consegnare il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto.