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L’assistenza sanitaria in Italia e i Lea, il focus di Altroconsumo

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Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) – In cosa consiste il diritto all’assistenza sanitaria, chi ha diritto alle cure sanitarie e come, quali sono i livelli essenziali di assistenza. Altroconsumo, l’associazione per la tutela e difesa dei consumatori, spiega in ‘Diritti in salute’ tutto ciò che è opportuno sapere sull’assistenza sanitaria in Italia. Obiettivo del progetto ‘Diritti in salute’, nato dalla collaborazione tra Altroconsumo e Acu (Associazione consumatori utenti) e finanziato dal ministero dello Sviluppo economico, è dare una risposta ai dubbi più comuni in materia sanitaria.
Ecco, in sintesi, le principali informazioni utili ai cittadini, negli approfondimenti dedicati al diritto all’assistenza sanitaria nel nostro Paese:
– COSA E’ L’ASSISTENZA SANITARIA? Il Sistema sanitario nazionale assicura un accesso ai servizi tenendo conto di bisogni di salute; qualità e appropriatezza delle cure; l’economicità nell’impiego delle risorse. In Italia – spiegano gli esperti di Altroconsumo – il governo del sistema sanitario è esercitato da Stato e Regioni: alla legislazione statale spetta la determinazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), cioè le prestazioni e i servizi che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; alla legislazione regionale spetta il compito di organizzare ed erogare le suddette prestazioni e l’assistenza indispensabile alla tutela della salute.
– IN COSA CONSISTE IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA SANITARIA? Significa usufruire dei servizi di prevenzione e cura della salute come l’assistenza di base, le cure specialistiche o i ricoveri ospedalieri. I servizi a disposizione del cittadino sono:
Assistenza di base: medico di famiglia o pediatra; continuità delle cure: diritto di accedere alle cure continuamente, questo significa che quando non c’è il medico di base, l’assistenza deve essere garantita da un medico sostitutivo o dal servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica); accesso alle prestazioni a carattere diagnostico: deve essere garantita la possibilità di usufruire di visite specialistiche, analisi di laboratorio, esami diagnostici; pubblico e privato accreditato o convenzionato: la scelta tra una struttura pubblica e una privata convenzionata per accedere ai servizi, deve essere libera; ricovero ospedaliero: diritto di scegliere liberamente la struttura ospedaliera dove essere ricoverati; diritto all’informazione: il cittadino deve essere sempre informato in modo adeguato prima di essere sottoposto a esami e interventi; accesso ai farmaci: diritto a ricevere i farmaci prescritti dai medici sul ricettario regionale, compartecipando alla spesa attraverso il pagamento di un contributo (ticket).
– COME CI SI ISCRIVE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE? L’iscrizione – osservano da Altroconsumo – è obbligatoria per i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia e in regola con il permesso di soggiorno. I bambini nati in Italia devono essere iscritti al Servizio sanitario e acquisiscono il diritto all’assistenza. L’iscrizione al Ssn garantisce l’assistenza da parte del medico di medicina generale (medico di famiglia) o del pediatra di libera scelta. L’assistenza sanitaria è garantita a tutti i cittadini (italiani e stranieri aventi diritto) attraverso una rete di servizi (assistenza medica e pediatrica, farmaceutica, specialistica ambulatoriale, ospedaliera, domiciliare e dei consultori pubblici). Al momento dell’iscrizione al servizio sanitario viene rilasciata quella che un tempo era la tessera sanitaria e oggi è la Carta regionale dei servizi (Crs), una smart card elettronica. La Crs di fatto è valida come: tessera sanitaria, tessera europea di assicurazione malattia (Team), codice fiscale.
Possono iscriversi al Ssn le seguenti categorie di persone:
Cittadini italiani: residenti in Italia, pensionati italiani residenti all’estero, familiari a carico di un lavoratore occupato in Italia; cittadini appartenenti alla comunità Europea: temporaneamente in Italia o residenti in Italia; cittadini stranieri non appartenenti a Paesi convenzionati: con permesso di soggiorno o senza permesso di soggiorno.
– I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA): sono le prestazioni sanitarie che il Ssn è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket). Le prestazioni incluse nei Lea – sottolinea Altroconsumo – sono individuate sulla base di principi di effettiva necessità assistenziale, di efficacia e di appropriatezza e rappresentano il livello di cure ‘essenziale’ garantito a tutti i cittadini. Le Regioni potranno utilizzare risorse proprie per fornire servizi e prestazioni ulteriori. I Lea, stabiliti dallo Stato, si ispirano al binomio ‘efficacia + solidarietà’ e individuano prestazioni considerate essenziali ed efficaci garantite a tutti, su tre livelli:
L’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività e ai singoli (tutela dagli effetti dell’inquinamento, dai rischi infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina legale); l’assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi capillarmente sul territorio, dalla medicina di base all’assistenza farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi ai servizi territoriali consultoriali (consultori familiari, servizi per la salute mentale, servizi di riabilitazione per i disabili, ecc.), alle strutture semiresidenziali e residenziali (residenze per gli anziani e i disabili, centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche); l’assistenza ospedaliera, in pronto soccorso, in ricovero ordinario, in day hospital e day surgery, in strutture per la lungodegenza e la riabilitazione, e così via.
Il 12 gennaio scorso, dopo 16 anni, i Livelli essenziali di assistenza sono statai aggiornato dal Governo. Molte le novità: numerosi interventi eseguiti in regime di ricovero ora diventano ambulatoriali: si pagherà un ticket, prima non previsto da alcune Regioni; si amplia l’offerta di vaccini; si introducono sei nuove malattie croniche, tra cui l’endometriosi e le malattie renali croniche; alcune malattie da rare passano a croniche, per esempio celiachia e sindrome di Down; viene aggiornato l’elenco delle malattie rare con 110 nuove voci, di cui molte già negli elenchi regionali; sono introdotte prestazioni più tecnologiche, come l’enteroscopia con microcamera ingeribile e l’adroterapia; è aggiornato il nomenclatore delle protesi: ad esempio, apparecchi acustici digitali, ausili informatici per comunicare, servoscala per interni; le prestazioni riguardanti la procreazione medicalmente assistita (omologa ed eterologa) sono erogate in regime ambulatoriale; sono introdotti nuovi screening per neonati; sono aggiornate le prestazioni per diagnosi e cura dell’autismo.
– QUALI SONO LE PRESTAZIONI CHE NON RIENTRANO NEI LEA? Chirurgia estetica non conseguente a incidenti, malattie o malformazioni congenite; circoncisione rituale maschile; medicine non convenzionali (agopuntura, fitoterapia, omeopatia, chiropratica, osteopatia); vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all’estero; certificazioni mediche non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge: certificazioni idoneità alla pratica sportiva agonistica e non (salvo quelle rilasciate dal medico di famiglia per manifestazioni in ambito scolastico), idoneità al servizio civile, idoneità alla guida, idoneità al porto d’armi, idoneità all’impiego; prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale: esercizio assistito in acqua, idromassoterapia, ginnastica vascolare in acqua, diatermia a onde corte e microonde, agopuntura con moxa revulsivante, ipertemia Nas, massoterapia distrettuale riflessogena, pressoterapia o presso-depressoterapia intermittente, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, trazione scheletrica, ionoforesi, laserterapia antalgica, mesoterapia, fotoferesi terapeutica, fotochemioterapia extracorporea, fotoferesi extracorporea. L’elettroterapia antalgica, l’ultrasuonoterapia, la laserterapia e la mesoterapia possono essere incluse nei Lea su disposizione regionale, secondo specifiche indicazioni cliniche. Le prestazioni erogabili secondo specifiche indicazioni cliniche (età, condizioni di salute, tempo trascorso dalla precedente prestazione, etc.) sono le seguenti: le prestazioni di assistenza odontoiatrica; la densitometria ossea; alcune prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale; la chirurgia rifrattiva.
– CHI ACCEDE ALLE PRESTAZIONI IN FORMA DIRETTA: tutti i cittadini italiani residenti in Italia senza distinzioni possono accedere alle prestazioni in forma diretta erogate sul territorio nazionale dalle strutture pubbliche o da quelle private accreditate.
Per i pensionati italiani residenti all’estero i presupposti per beneficiare dell’assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano sono i seguenti: la residenza in uno dei Paesi in cui vigono accordi in tema di tutela sanitaria – gli Stati dell’Unione europea, la Svizzera, i Paesi dello spazio economico europeo See e cioè Norvegia, Islanda e Liechtenstein e i Paesi in cui esiste una Convenzione con lo stato italiano in tema di accordi di sicurezza sociale, Argentina, Australia, Brasile, Capoverde, Città del vaticano, Croazia, Macedonia, Serbia Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Monaco, san Marino, Tunisia; la fruizione di una pensione contributiva erogata da un Istituto previdenziale italiano; l’assenza del diritto di usufruire delle prestazioni sanitarie a carico di altro Stato membro. Dunque, in assenza di una copertura sanitaria da parte dello Stato membro di residenza, l’istituzione competente, su cui ricade l’onere delle prestazioni sanitarie, risulta quella che eroga la pensione. In caso di corresponsione di più pensioni, l’istituzione competente è quella alla quale il titolare è stato più lungamente soggetto o soggetto da ultimo. L’azienda sanitaria di ultima residenza è tenuta a verificare annualmente il permanere dei presupposti che legittimano il mantenimento del diritto.
I familiari a carico di un lavoratore occupato in Italia, se vivono in uno Stato convenzionato, conservano il diritto all’assistenza sanitaria all’estero con onere a carico dell’Italia. Per ottenere questo beneficio è necessario richiedere alla Azienda sanitaria dell’ultima residenza in Italia il modulo apposito. L’attestato permette al suo titolare di ricevere le prestazioni sanitarie in forma diretta alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato e nulla è dovuto se non l’eventuale partecipazione alle spese. Inoltre a seconda dell’attestato e quindi della situazione protetta, e a seconda di quanto previsto dalla singola convenzione, si ha una copertura sanitaria completa o limitata a determinate prestazioni.
Chi trasferisce la residenza all’estero perde il diritto all’assistenza sanitaria quando è cancellato dai registri dell’Anagrafe comunale.
I cittadini comunitari che si trovano in Italia (residenti o dimoranti), hanno diritto agli stessi livelli di assistenza di cui usufruiscono gli iscritti al Ssn nei seguenti limiti: i titolari di Team (Tessera europea assicurazione malattia) hanno diritto alle sole prestazioni medicalmente necessarie; i titolari di modelli E106 (lavoratori, studenti) e E121 (pensionati) hanno diritto all’assistenza sanitaria completa.
I cittadini della Comunità europea, della Svizzera e dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda Liechtenstein) in caso di soggiorno non superiore a tre mesi nel territorio italiano, hanno diritto alle cure urgenti e medicalmente necessarie, senza doversi iscrivere al Ssn. L’accesso agli ambulatori dei medici di medicina generale o di guardia medica è gratuito. In caso di visite specialistiche o esami strumentali è dovuto il ticket a parità di condizione con i cittadini italiani residenti.
I cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno possono iscriversi al Ssn rivolgendosi all’azienda sanitaria del Comune di residenza anagrafica, o se non ancora residenti, di domicilio effettivo indicato nel permesso di soggiorno, con parità di trattamento e uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto riguarda il contributo da versare e l’assistenza erogata. L’assistenza sanitaria è estesa ai familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia. La durata del diritto è quella del permesso di soggiorno.
Hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al Ssn tutti i cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; regolarmente soggiornanti o che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza; in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari.
I cittadini stranieri non Ue titolari di permesso di soggiorno con validità superiore ai tre mesi, che non rientrano tra coloro che sono iscritti di diritto al Ssn, possono effettuare l’iscrizione volontaria. Sono gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi; coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa, il personale religioso, il personale diplomatico e consolare e tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all’iscrizione obbligatoria.
I cittadini stranieri senza permesso di soggiorno non hanno diritto all’iscrizione al Ssn, ma possono ottenere una tessera (tessera di straniero temporaneamente presente, con il codice Stp), da usare in casi di emergenza e beneficiare di determinate cure sanitarie. Ne hanno diritto tutti i cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, compresi i clandestini. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni sanitarie vengono effettuate assegnando il codice regionale a sigla Stp, che viene inserito al posto del codice fiscale. Agli stranieri non comunitari non regolarmente presenti sul territorio italiano – concludono gli esperti di Altroconsumo – sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate del Ssn, le seguenti prestazioni: cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, per malattia e infortunio; tutela della gravidanza e della maternità; tutela della salute dei minori; vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni; profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive.