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Rottamazione bis per le cartelle esattoriali

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Rottamazione bis per le cartelle esattoriali
fiscali

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta lunedì 16 ottobre, del DL 148/2017 diventa legge la “rottamazione delle cartelle bis”. Il decreto da infatti la possibilità di procedere a rottamare i ruoli che siano stati presi in carico dall’Agenzia della Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. E’ prevista inoltre la possibilità di poter rimettersi “in bonis” per tutti coloro, pur avendo usufruito della precedente rottamazione non abbiano provveduto al pagamento o lo abbiano effettuato in ritardo delle rate scadute a luglio e settembre e di quanti si siano visti respingere l’istanza perché non in regola con il pagamento delle rateizzazioni in corso nel 2016.

Ma procediamo con ordine:

Ruoli formatisi dal 1° gennaio al 30 settembre 2017_Chi volesse procedere alla rottamazione dei carichi formatisi in questo periodo dovrà presentare domanda all’Agenzia della Riscossione entro il 31 maggio 2018 su modelli che la stessa Agenzia dovrà rendere pubblici entro il prossimo 31 ottobre. Successivamente, e non oltre il 30 giugno 2018, l’Agenzia comunica al contribuente l’accettazione della rottamazione e l’importo delle rate da versare in base al numero richiesto (max 5 rate). La scadenza della prima o unica rata è prevista per il 31 luglio 2018. Le rate successive scadono il 30 settembre 2018, 31 ottobre 2018, 30 novembre 2018 e 28 febbraio 2019.

Contribuenti che non hanno versato nei termini le rate della precedente rottamazione_Coloro che si trovano in questa situazione potranno, versando il dovuto entro il prossimo 30 novembre, essere riammessi alla rateizzazione. Chi avesse scelto un piano in 3 o più rate dovrà, contestualmente, versare anche l’importo della 3^ tranche che scade, appunto in questa data. Da qui potrà riprendere la rateizzazione provvedendo al pagamento delle restanti rate alle scadenze di legge.

Ripescaggio degli esclusi_Ultimo caso quello di quanti sono stati esclusi dalla precedente rottamazione poiché non in regola con i versamenti di rateizzazioni in corso. In questo caso si dovrà procedere presentando domanda all’Agenzia della Riscossione entro il 31 dicembre 2017 (su moduli appositi che l’Agenzia dovrà pubblicare entro il prossimo 31 ottobre). Entro il 31 marzo 2018 l’Agenzia della Riscossione comunicherà l’importo delle rate scadute. Tale importo dovrà essere versato, in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018. Successivamente, entro il 31 luglio 2018, l’Agenzia comunica, a coloro che saranno riammessi, l’importo delle rate (max 3) da versare per la definizione agevolata. La scadenza delle tre rate è la seguente: 1^ rata entro il 30 settembre 2018, 2^ rata entro il 31 ottobre 2018, 3^ ed ultima rata entro il 30 novembre 2018.