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Ponte Catolfi, aggiornamento sullo stato dei lavori

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Ponte Catolfi, aggiornamento sullo stato dei lavori
strada - ponti

L’Assessorato ai Lavori Pubblici, in riferimento al procedimento relativo ai lavori di rifacimento del Ponte Catolfi, ritiene necessario, con il presente comunicato, anche al fine di smentire alcune notizie totalmente infondate che stanno circolando, informare i cittadini circa la reale situazione dei suddetti lavori.

Chi vorrà prendersi qualche minuto di tempo per arrivare in fondo alla lettura, capirà che, per quanto sotto descritto, a causa dei tanti adempimenti di legge, alcune problematiche di natura tecnica e l’emergenza sanitaria COVD-19, si è determinata una dilatazione dei tempi di realizzazione dell’opera di 65 giorni, con la nuova fine lavori prevista per il 30.12.2020. Anche se spesso si cerca un capro espiatorio per sfogare il disagio che accomuna tutti noi, apparirà altrettanto evidente che questa Amministrazione grazie agli uffici comunali, consapevole degli enormi disagi arrecati a causa della chiusura al transito su un’opera viaria di importanza strategica per il nostro territorio, ha ovviamente cercato con ogni mezzo, nel rispetto delle disposizioni di legge e del contratto d’appalto, di far adottare tutti gli atti necessari affinché l’opera si concluda quanto prima. Non potrebbe essere diversamente, e non ce ne sarebbe motivo. Pertanto, allo scopo di comprendere bene l’intera vicenda, risulta necessario un breve excursus descrittivo del suddetto procedimento.

  • In esecuzione della determina del Comune di Laterina n. 409 del 14.11.2017 e della successiva determina n. 411 del 15.11.2017 della Centrale Unica di Committenza, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di rifacimento del ponte Catolfi.
  • Con determina n. 9 del 25.01.2018, i lavori sono stati aggiudicati al costituendo RTI Martino Costruzioni s.p.a.- Fedi Impianti Green Energy s.r.l.- Samminiatese Pozzi s.r.l. con un ribasso del 23,360% sull’importo a base di gara.
  • Con determina n. 201 del 30.05.2018, l’aggiudicazione è stata dichiarata efficace.
  • Con determina del responsabile lavori pubblici, edilizia urbanistica n. 372 del 02.08.2018 è stata disposta la decadenza dell’aggiudicazione di cui alla determina n. 9 del 25.01.2018 a favore del costituendo RTI composto da Martino Costruzioni s.p.a., quale mandataria e da Fedi Impianti Green Energy s.r.l. e Samminiatese Pozzi s.r.l. quali mandanti per le seguenti ragioni:
  1. I) nonostante la consegna in via d’urgenza e la successiva diffida da parte della Direzione Lavori i lavori non sono mai stati avviati;
  2. II) non sono mai stati consegnati i documenti propedeutici alla sottoscrizione del contratto di appalto, tra cui l’atto costitutivo dell’RTI e la cauzione definitiva;

III) a seguito della condotta tenuta dal soggetto aggiudicatario, non è stato possibile concludere il contratto entro il termine di sessanta giorni dal provvedimento che ha reso efficace l’aggiudicazione.

  • Da sottolineare, in relazione alla revoca disposta nei confronti del suddetto RTI, che vi è stato un inadempimento da parte dell’aggiudicatario, consistente nel non aver ottemperato agli obblighi di legge derivanti dall’offerta presentata in sede di gara. Tale inadempimento ha certamente comportato ritardi nell’esecuzione dell’opera, e ha indotto il Comune a intraprendere una causa, pendente innanzi al Tribunale di Arezzo, per riscuotere la cauzione presentata in sede di gara.
  • Contestualmente alla revoca, con la medesima determinazione n. 372 del 2 agosto 2018, veniva disposto lo scorrimento della graduatoria di gara in favore della seconda classificata rappresentata dal costituendo RTI Costruzioni Alfredo La Posta s.r.l. e Orsini & Blasioli s.r.l..
  • Successivamente, con PEC acquisita al protocollo del Comune di Laterina Pergine Valdarno in data 14.09.2018 con n. 11757, il costituendo RTI Alfredo La Posta s.r.l. e Orsini & Blasioli s.r.l. dichiarava di rinunciare all’aggiudicazione dell’appalto in quanto ai sensi dell’art.32, comma 4, del Codice degli Appalti e dell’art.18, comma 3, del bando/disciplinare di gara erano ormai trascorsi i termini di validità dell’offerta a suo tempo presentata e che ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 5, del Codice degli Appalti e dall’art.13, comma 3, lettera c) “Cauzione provvisoria” del Bando/Disciplinare di gara erano trascorsi anche i termini di validità della polizza provvisoria presentata a corredo dell’offerta.

 

  • In ragione dell’intervenuta scadenza del termine di cui all’art. 32, comma 4, D.lgs.50/2016 e del principio giurisprudenziale pacifico per cui una volta scaduto il predetto termine, le offerte non possono automaticamente considerarsi inefficaci in assenza di un’univoca manifestazione di volontà in tal senso da parte degli interessati (Cons. Stato 9/2009, Cons. Stato 8224/2010 e Cons. Stato 1169/2013), il Comune, con nota del 05.10.2018, ha richiesto a tutti gli offerenti, non esclusi in sede di gara, di manifestare la propria volontà di mantenere ferma ed efficace l’offerta nonostante la scadenza del termine di legge, allo scopo di evitare i ritardi che avrebbe comportato una possibile nuova procedura di gara d’appalto.
  • La ditta Torzini Costruzioni Generali s.r.l. quale mandataria dell’RTI con Semi s.r.l. e Antonini s.r.l., quinta in graduatoria, con nota acquisita al protocollo del comune in data 16.10.2018 dichiarava espressamente la volontà di mantenere valida l’offerta presentata in sede di gara.
  • Con determina n. 556 del 20.11.2018 veniva disposta l’aggiudicazione definitiva a favore del RTI costituendo Torzini Costruzioni Generali s.r.l., Semi s..r.l. e Antonini s.r.l..
  • Con determina n. 53 del 18.02.2019 veniva stabilito:
  • di dare atto che il comune, a seguito della segnalazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 18.12.2018, aveva inviato richiesta di approfondimenti sia all’Ispettorato del lavoro che alla ditta Torzini Costruzioni Generali s.r.l., al fine di poter assumere decisioni in merito all’applicazione del combinato disposto degli artt. 80, comma 5, lettera a) e 30, comma 3, d.lgs. 50/2016;
  • di prendere atto che, indipendentemente dall’esito di tale approfondimento, ricorrevano i presupposti per procedere all’esclusione del RTI costituendo Torzini Costruzioni Generali s.r.l., Semi s.r.l. e Antonini s.r.l., ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016, in ragione delle violazioni gravi e definitivamente accertate a carico della mandante Semi s.r.l., documentate dall’Agenzia delle Entrate con nota acquisita al protocollo del comune n. 1501 del 06.02.2019;
  • di procedere pertanto all’esclusione del RTI costituendo Torzini Costruzioni Generali s.r.l., Semi s.r.l. e Antonini s.r.l. e conseguentemente a dichiarare inefficace e comunque disporre la decadenza dell’aggiudicazione a favore del medesimo costituendo RTI, per la seguente motivazione: sussistenza nei confronti di Semi s.r.l. delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 4 e 5, lett. f-bis) del d. lgs. n. 50/2016, consistenti nell’omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 definitivamente accertato in quanto contenuto in atto amministrativo non più soggetto ad impugnazione e nella produzione, in sede di gara, di dichiarazione non veritiera.
  • In conseguenza dell’esclusione di cui sopra, con determinazione n. 157 del 10.04.2019 era disposta l’aggiudicazione dell’appalto a favore del tredicesimo concorrente in graduatoria Pamef Appalti s.r.l., quale mandataria del RTI con Comes s.r.l., in ragione dell’urgenza dei lavori e dei risvolti economici connessi ad una nuova gara.
  • Espletati i controlli di legge, veniva pertanto stipulato il contratto di appalto. Tale contratto fissa il tempo utile per ultimare tutte le opere in 210 giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori e che, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% dello stesso importo di contratto.
  • Con verbale redatto in data 05.08.2019 sono stati consegnati i lavori alla ditta appaltatrice.
  • Con verbale del 30.08.2019 i lavori sono stati sospesi dal Direttore dei Lavori in quanto le prime attività di cantiere, consistite nel disboscamento e pulizia delle scarpate d’alveo, hanno consentito di effettuare un rilievo che ha evidenziato una modifica sostanziale intervenuta nella sezione d’alveo nel periodo intercorso dalla fase di progettazione a quella attuale di realizzazione (2016-2019). Infatti nello stato rilevato, la sezione d’alveo, per effetto dell’azione erosiva degli eventi di portata avvenuti dal 2016 ad oggi, aveva subito una modifica sintetizzabile in un arretramento della sponda destra idrografica di 2 m e nella scomparsa degli isolotti.
  • Come relazionato dal Direttore dei Lavori, da un confronto costi/benefici era emersa la necessità di adeguare il progetto alle nuove condizioni al contorno, arretrando le fondazioni e aumentando la luce libera del ponte, così da realizzare i pali posizionando le macchine operatrici in area stabile fuori alveo.
  • Pertanto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 18.10.2019 veniva approvata, per le ragioni di cui sopra, apposita perizia suppletiva di variante, per una maggiore spesa di netti Euro 119.260,07, oltre IVA pari al 9,99% dell’importo contrattuale. Da sottolineare che, ai sensi di legge, la suddetta variante era inviata, ai fini della prescritta autorizzazione, al Settore Sismica della Regione Toscana.
  • Parimenti, ai sensi di legge, durante il periodo della sospensione lavori sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla legge per la bonifica bellica in caso di esecuzione di opere pubbliche comportanti attività di escavazione.
  • Nello stesso periodo, sono state ottenute le autorizzazioni e affidati i relativi lavori per lo spostamento dei sottoservizi (canalizzazioni Telecom, fognature ed acquedotto). A conclusione di questa fase, necessaria ed obbligatoria, ai sensi di legge, con atto del Responsabile Unico del procedimento datato 16 gennaio 2020, veniva disposta la ripresa dei lavori.
  • Successivamente, a causa dell’insorgenza della pandemia da Covid 19, la ditta Pamef Appalti s.r.l., con richiesta avanzata al protocollo del Comune in data 18 marzo 2020, al numero 3801, chiedeva, ai sensi dell’art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, la sospensione dei lavori, che veniva accordata dal Direttore Lavori in data 18 marzo, fino al 28 marzo, e, successivamente, in data 2 aprile 2020, fino al giorno 13 maggio 2020, in cui con apposito verbale venivano ripresi i lavori e fissata la nuova data utile per l’ultimazione degli stessi nel giorno 26.10.2020.
  • Il verbale di ripresa lavori di cui sopra veniva firmato dalla ditta appaltatrice con riserva. Nella stessa riserva, la ditta evidenziava, tra l’altro, che “l’adozione da parte dei massimi organi statali e regionali, di provvedimenti restrittivi finalizzati al contenimento pandemico ha cagionato inevitabili limitazioni all’azione dell’ente appaltante i cui effetti si protrarranno, per un periodo di tempo la cui durata non è, allo stato, prevedibile. Le norme restrittive imposte in relazione allo stato di necessità e di pubblico interesse per il contenimento del fenomeno epidemiologico hanno imposto l’adozione, per la tutela della salute pubblica, di procedure di sicurezza che influenzeranno in modo rilevante l’ordinaria esecuzione della commessa sia per quanto attiene l’aspetto della sicurezza, sia per quanto attiene l’aspetto operativo/esecutivo ed amministrativo.”
  • Vi è da evidenziare che le riserve formulate da Pamef Appalti s.r.l. trovano riscontro, sotto il profilo giuridico, in quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che stabilisce che “dopo il comma 6, è inserito il seguente: 6-bis -Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”
  • Questo significa che, legalmente, eventuali ritardi nell’esecuzione dei lavori, che fossero imputabili all’obbligo di dare attuazione alle misure di contenimento del Coronavirus previste dal decreto legge n. 6/2020, viene valutata al fine di escludere responsabilità dell’appaltatore, e che, correlativamente, il Comune appaltante dovrà valutare la situazione di eccezionale gravità che si è determinata con la Pandemia Covid 19 nella gestione tecnico/amministrativa relativa all’esecuzione dei lavori di rifacimento del Ponte Catolfi, anche in relazione alle scadenze contrattuali, che, essendo state stabilite prima della diffusione della pandemia, non ne tenevano, logicamente, conto.
  • Vi è inoltre da aggiungere che, in fase esecutiva, si sono riscontrate delle discrepanze tra il progetto originario del ponte e lo stato reale, discrepanze non rilevabili in fase di progettazione in quanto la documentazione relativa al ponte esistente, era costituita da una rappresentazione dello stato di fatto che si basava sul progetto del ponte redatto in data 21.11.1957 e integrato dalle indicazioni fornite dal costruttore. Tutti gli elementi a vista del ponte, come accuratamente accertato dai progettisti durante la fase di rilievo in data 08.03.2017 erano perfettamente coerenti con la rappresentazione dello “Stato di Fatto” sopraccitato. Nessun elemento forma o misura facevano presagire discrepanze nella parte non vista (interrata). Tale circostanza veniva confermata anche dai due sondaggi geotecnici effettuati in data 14.06.2016. pertanto tali differenze, sarebbero state accertabili solo con un intervento di demolizione del rilevato delle rampe di accesso al ponte e di scavo almeno fino alla profondità di 8,00 m dal piano campagna. Chiaramente un’indagine di questa natura avrebbe richiesto l’interdizione al traffico sul ponte già dalle fasi iniziali della progettazione e, comunque, tale interdizione ed indagine distruttiva non trovavano giustificazione alcuna dalle informazioni disponibili.
  • Per tale ragione, si è reso necessario predisporre una nuova variante, recentemente autorizzata dal Genio Civile. Attualmente è in corso il completamento delle demolizioni dei muri andatori, lo smaltimento del materiale di risulta e la predisposizione del piano di posa delle fondazioni. Le prossime lavorazioni, previste per i primi giorni di agosto, consisteranno nella realizzazione dei pali di fondazione e a seguire delle spalle su cui verrà varato l’impalcato in acciaio. Per effetto di tale ultima variante, i tempi contrattuali sono stati allungati dalla Direzione Lavori di 65 giorni, determinando lo slittamento della data di fine lavori al 30.12.2020. Successivamente seguiranno le operazioni di collaudo della nuova struttura.

 

L’Assessore ai Lavori Pubblici

Ing. Michele Gragnoli