Tar del Lazio: Stefano Puzzer può tornare a Roma

di Stefano Pezzola

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla il provvedimento impugnato. Condanna il ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente e le liquida nella misura di € 1.000,00 oltre accessori di legge; Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.

Con sentenza del Tar del Lazio n. 0007/2022 a firma del giudico Francesco Arzillo è stato annullato il provvedimento emesso dal Questore di Roma in data 2.11.2021 che vietava a Stefano Puzzer di ritornare nel Comune di Roma senza la preventiva autorizzazione per anni uno.
Puoi scaricare la sentenza in formato pdf al seguente link (Tar Lazio n. 00007_2022).
La giurisprudenza ha rimarcato come tali provvedimenti incidano su fondamentali libertà costituzionalmente tutelate e debbano, pertanto, essere sorretti da rigorosi presupposti e da un’adeguata motivazione, che dia conto delle ragioni poste dall’Amministrazione a sostegno delle determinazioni assunte (T.A.R. Toscana, sez. II, n. 488/2013).

In definitiva, il foglio di via obbligatorio deve fondarsi necessariamente su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono altresì potersi – se considerate nel complesso – ritenere significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento (Consiglio di Stato sez. VI, n.4648/2020).
Nel caso di specie, risultano carenti reali e concreti elementi di fatto cui ancorare la valutazione di pericolosità per la sicurezza pubblica di Stefano Puzzer effettuata dall’Amministrazione.
In assenza di tali elementi, anche la durata della misura risulta sprovvista di una valida giustificazione causale, non risultando ancorata ad una oggettiva e percepibile esigenza di prevenzione della sicurezza urbana, e risultando pertanto insuscettibile di una reale valutazione in termini di congruità e proporzionalità della limitazione della libertà di circolazione sul territorio nazionale.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della persona.
Stefano Puzzer può tornare a Roma.

© Riproduzione riservata

Condividi articolo:

I più letti

ARTICOLI CORRELATI
RELATED