Tar della Lombardia: sospensione crea una ingiustificata penalizzazione per i medici non vaccinati

di Stefano Pezzola

La decisione del governo di precludere in via assoluta ai sanitari che non si vaccinino lo svolgimento dell’attività professionale “sembra essere andata di gran lunga oltre il necessario per conseguire l’obiettivo di tutela prefigurato dalla norma, il quale avrebbe potuto essere realizzato con pari efficacia anche con il più mite divieto di intrattenere contatti con il paziente dai quali derivi comunque un rischio concreto di diffusione del contagio Covid”.

Il Tar della Lombardia ribadisce che la norma “finisce per creare un’ingiustificata ed eccessiva penalizzazione di quei professionisti che, pur senza incorrere in violazioni disciplinari o penali, subiscono la perdita temporanea di un requisito per l’esercizio della professione, introdotto in via di urgenza dalla disciplina emergenziale ed in una fase successiva alla loro ammissione all’Albo, con effetti pregiudizievoli – pure potenzialmente irreversibili – anche in relazione all’esigenza dei pazienti di non vanificare l’efficacia del percorso psicologico intrapreso con un determinato professionista”.
Il Collegio nelle persone della relatrice Rosanna Perilli, del presidente Domenico Giordano e del consigliere Mauro Gatti “dubita della legittimità costituzionale della norma per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità. La sospensione totale del professionista determina un ingiustificato peggioramento della condizione lavorativa, a fronte del quale non si registrano evidenze di maggiori garanzie di tutela della salute collettiva, ed un sacrificio irragionevole e sproporzionato dello svolgimento della professione da parte dei lavoratori autonomi rispetto agli obiettivi che la norma intende realizzare”.

Sono questi motivi che hanno indotto la I° sezione del Tar della Lombardia a sottoporre al vaglio della Consulta la questione di legittimità costituzionale del comma 4 dell’articolo 4 del decreto legge n.44 dell’1 aprile 2021, nella parte in cui ferma del tutto lo psicologo non vaccinato, e non limita più la sospensione dalla professione alle sole attività che implichino contatti interpersonali o comportano in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio.
Il Tar ha quindi esposto i propri dubbi sulla costituzionalità del provvedimento, esprimendosi in maniera molto chiara.
L’esito del bilanciamento dei rilevantissimi interessi coinvolti, effettuato dal legislatore nell’esercizio dell’ampia discrezionalità politica, conduce ad un risultato implausibile. Il Collegio dubita della legittimità costituzionale della modifica per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità”.
Parole molto chiare da parte dei giudici.

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