Home Nazionale Consulenti lavoro, riportare art.117 Costituzione a pre-riforma 2001

Consulenti lavoro, riportare art.117 Costituzione a pre-riforma 2001

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Roma, 14 ott. (Labitalia) – "L'art. 117 va riportato alla sua versione ante riforma del 2001, in quanto la potestà assegnata alle Regioni ha creato solo confusione normativa e disomogeneità applicativa particolarmente in materia di lavoro". Così il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro che ha partecipato alla consultazione pubblica promossa dal ministero delle riforme costituzionali. La riforma costituzionale del 2001 ha infatti previsto che la potestà legislativa generale appartiene allo Stato e alle Regioni, posti sullo stesso piano, con attribuzione della competenza per materie specifiche. "Con la legge 131/2003 (cosiddetta legge La Loggia) -spiegano i consulenti- il legislatore interviene ulteriormente, precisando che rimangono in vigore le leggi dello Stato nelle materie in cui la competenza è passata alle Regioni, fino a che queste ultime non produrranno normativa sulle materie stesse. Ciò ha determinato una notevole difficoltà di individuazione della normativa competente a tutto svantaggio della certezza del diritto. La menzionata riforma costituzionale in materia lavoristica crea difformità di comportamenti e di modalità attuative in relazione a diversi istituti contrattuali e alla stessa gestione delle procedure di accesso alla occupazione".Un'altra criticità sottolineata dal Cno dei consulenti del lavoro l'apprendistato professionalizzante: "Le Regioni entro il 30 settembre 2013 -spiegano i consulenti del lavoro- avrebbero dovuto approvare le apposite linee guida, e dove questo non sia avvenuto troverà direttamente applicazione la normativa del dl 76/2013: eliminazione del piano formativo per la formazione trasversale, adozione di un modello unico per la tenuta del libretto formativo e per le imprese multi localizzate, previsione delle regole della formazione centralizzandole in un'unica Regione. Da ciò si evince che nasceranno difformità normative tra le Regioni inerti e quelle che invece hanno approvato le menzionate linee guida". Una situazione che "si aggiunge alla già difficile situazione inerente alle diverse modalità operative che le Regioni hanno adottato per la formazione" su cui le stesse Regioni hanno la facoltà di organizzare percorsi formativi trasversali. Una dimostrazione, per i consulenti del fatto che "anche il legislatore ordinario sta cercando di superare il modello della regionalizzazione ex art. 117 Costituzione". Così come "portatore di difficoltà operative è il sistema del collocamento diffuso sul territorio, che tante difficoltà e numerose complicazioni porta per gli imprenditori e i consulenti del lavoro che li assistono". Altre problematiche sorgono in materia di tirocini formativi. "Infatti, la Corte Costituzionale (sentenza 287/2012) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11 dl 138/2011 (convertito in legge 148/2011), in quanto la regolamentazione statale invade la competenza regionale in materia di tirocini. Pertanto la materia dei tirocini rimane regolata dalle rispettive normative regionali. Ciò determina una inaccettabile differente regolamentazione dei tirocini a seconda della Regione interessata".I consulenti ricordano anche "le differenti posizioni regionali in materia di obbligatorietà e vidimazione del registro infortuni". E concludono sottolineando che "la delicatezza della materia lavoristico previdenziale, l'esigenza di dare certezza al diritto e di uniformare i trattamenti normativi tra i lavoratori italiani, la necessità di sburocratizzare le procedure per rendere più semplice l'accesso da parte degli imprenditori richiederebbero un'unica normativa nazionale assorbente. La regionalizzazione ha portato ad una segmentazione territoriale dei rapporti di lavoro, creando spesso delle incomprensibili conflittualità con le norme nazionali".