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Ascensori e spese

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ROMA – Ormai e' diventato un tormentone in tutte le riunioni condominiali dove si esprime l'italica volontà' al litigio. Chi deve pagare le spese ordinarie e straordinarie dell'ascensore? Come e' ripartita la quota? I condomini del piano terra contribuiscono? Proviamo a far luce.
Le spese di ordinaria manutenzione, comprensiva di riparazioni, e' ripartita tra tutti i condomini, secondo il criterio di ripartizione delle spese definito dall'art.1124 del Codice Civile, e cioè' il 50% in ragione dei millesimi di proprietà' degli appartamenti e il 50% in proporzione all'altezza del piano, considerato che chi abita ai piani più' alti farà' un uso maggiore dell'ascensore. Le spese straordinarie devono, invece, essere ripartite, proporzionalmente ai millesimi, tra tutti i condomini proprietari dell'immobile.