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Il test genetico è l’adulterio

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Corte Costituzionale, sentenza 06/07/2006 n. 266

La Corte Costituzionale ha dunque dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 235 primo comma n. 3 del codice civile nella parte in cui, ai fini dell’azione di disconoscimento della paternità, subordina l’esame delle prove tecniche, necessarie per dimostrare “che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre “alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie.

L’art. 235 c.c. così recita:

L’azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei seguenti casi:
1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita;
2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;
3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità .
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità
L’azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.

Secondo la Corte Costituzionale subordinare l’accesso alle prove tecniche, che, da sole, consentono di affermare se il figlio è nato o meno da colui che è considerato il padre legittimo, alla previa prova dell’adulterio è, da una parte, irragionevole, attesa l’irrilevanza di quest’ultima prova al fine dell’accoglimento, nel merito, della domanda proposta; e dall’altra., si risolve in sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 della Costituzione. E ciò per giunta in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status e alla identità biologica.

Si segnala

Importante la pronuncia della Corte Costituzionale, in una materia delicata che coinvolge i diritti fondamentali della persona, in quanto riconosce i progressi della scienza biomedica: ormai le prove genetiche o ematologiche consentono di accertare l’esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione in modo certo. D’altro canto è stata ribadita la difficoltà pratica di fornire una piena prova dell’adulterio, prova quest’ultima, comunque, da sola insufficiente ad escludere la paternità.

Articlolo scritto da: Avv. Laura guidelli

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