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Rimborso delle spese sostenute per l’adozione internazionale

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ITALIA – (D.P.C.M. 27 aprile 2006) Si segnala che, per le adozioni concluse entro il 31/12/2005, il termine per la presentazione delle istanze di rimborso delle spese sostenute scade il 30 novembre 2006.

Per le adozioni che si concluderanno il 31/12/2006 le istanze dovranno essere presentate entro il 30/11/2007

Con legge 30 dicembre 2004 n. 311 è stata prevista la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del “Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali”, “finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione”.

Beneficiari del rimborso sono i genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro che abbiano adottato, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184, uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l’ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre rispettivamente degli anni 2005, 2006, 2007.

E’ previsto un rimborso fino al 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi e non portate in deduzione.

Ai genitori adottivi è concesso il rimborso delle spese sostenute per l’adozione, a seguito di apposita istanza congiunta presentata in conformità alle disposizioni del decreto, a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per le adozioni internazionali, Largo Chigi n. 19, 00187 Roma.

Articlolo scritto da: Avv. Laura Guidelli