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Costi di Ricarica: riconosciuto il merito della petizione

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Costi di Ricarica: riconosciuto il merito della petizione

Riconosciuto il merito della Petizione di Andrea D'Ambra: "Il governo risponde alla petizione [Aboliamoli.eu NDR] dei consumatori alla Commissione Ue che ha ormai superato le 810mila firme."
Il testo è ancora una bozza ed è quindi soggetto a modifiche fino al momento della pubblicazione in gazzetta ufficiale. Decreto-legge«Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (impresa in un giorno)». Cdm 25.1.2007

CapoI
Misure immediate per la tutela dei consumatori

ARTICOLO1
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet.

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati,da parte degli operatori della telefonia l’applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto, nonché la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla ai sensi dell’articolo 1418 del Codice civile. Gli operatori adeguano la propria offerta commerciale alle presenti disposizioni entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

2. L’offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l’effettivo costo del traffico telefonico, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.

3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni. Le clausole difformi sono nulle fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articoloi rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione entro i successivi 30 giorni.

4. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità attuative, ove necessarie all’attuazione del presente articolo, e le sanzioni per la violazione delle medesime disposizioni.

LEGGI IL TESTO DEL DECRETO LEGGE

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