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I costi della ripubblicazione del servizio idrico

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I costi della ripubblicazione del servizio idrico
Acqua

E’ possibile la ripubblicizzazione del servizio idrico? E se si, a quale costo? Ed infine possono, in un nuovo contesto gestionale, diminuire le tariffe?
A queste domande ha risposto la Commissione tecnica nominata dal Comune di Arezzo e presieduta da Silvano Anania, già magistrato presso il Tribunale di Arezzo.
Il riscatto previsto dall’articolo 29 della Convenzione di affidamento a Nuove Acque Spa potrebbe essere ritenuto ancora applicabile solo se interpretato come clausola di “recesso unilaterale”.
La Commissione invita comunque a considerare il rischio che, in un eventuale contenzioso giudiziario, possa essere sollevata eccezione di nullità sopravvenuta della stessa clausola di riscatto.
Qualora si decidesse di procedere comunque su questa strada, si avrà la conseguente attivazione della procedura di liquidazione della Società Gestore Nuove Acque e conseguentemente dovrà essere costituita una nuova Società “in house” per l’affidamento del servizio. Si tenga presente tuttavia che ai sensi dell’art.26 ter del DL 159/2007 non potranno essere disposti nuovi affidamenti del servizio idrico sino alla riforma dell’art. 150 del Codice dell’Ambiente e comunque per un massimo di 12 mesi dal 1 dicembre 2007, data di entrata in vigore della legge di conversione.
Il primo termine utile per l’esercizio del potere di riscatto sarà il 31maggio 2009, con il necessitato obbligo di preavviso entro il 1 giugno 2008. E questo in considerazione che l’attuale affidamento a Nuove Acque è scattato il 1 giugno 1999.
Per la ripubblicizzazione della Società Gestore, anche tenendo conto del potenziale contenzioso giudiziario, la via meno rischiosa potrebbe essere la formula in “ house providing”, attraverso il riacquisto- negoziato. In questo caso, però, si applicheranno gli ordinari metodi finanziari previsti per la cessione di azioni o quote di società.
Il valore complessivo del riscatto che l’AATO 4 dovrebbe complessivamente corrispondere alla attuale Società di gestione, risulta così strutturato:

SCHEMA 1 –Lucro cessante- ipotesi A:
per tutti gli Enti Consorziati: da un minimo di 178.614.176 ad un massimo di 195.951.776 euro.
per la quota parte 30% Arezzo: da un minimo 56.048.891 ad un massimo di 64.145.400 euro.

SCHEMA 2 – Lucro cessante – ipotesi B:
per tutti gli Enti consorziati: da un minimo di 254.207.138 ad un massimo di 271.544.738 euro.
per quota parte 30% Arezzo: da un minimo di 79.119.863 ad un massimo di 87.216.372 euro.

SCHEMA 3 – Lucro cessante – ipotesi C
per tutti gli Enti consorziati :da un minimo di 227.403.138 ad un massimo di 244.740.738 euro.
per quota parte 30% Arezzo: da un minimo di 70.939.282 ad un massimo di 79.035.791 euro.

La Commissione ha risposto anche ad un secondo quesito e cioè se sia possibile contenere le tariffe a parità di qualità del servizio e di entità degli investimenti, avanzando eventualmente le relative proposte?

Dall’analisi condotta risulta che la tariffa è legata a componenti di costo piuttosto rigide e le uniche variabili manovrabili sul versante dei costi sono costituite dalla quota fissa, dalle prestazioni accessorie, dagli accantonamenti a fondi speciali e dal canone corrisposto ai Comuni. Tuttavia va tenuto presente che sulla base dell’attuale piano economico finanziario, queste voci si presentano come essenziali per garantire la bancabilità del piano d’ambito, ai fini della concessione dei finanziamenti per supportare gli investimenti.