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RC-AUTO: solo 1,4% delle polizze stipulate on-line

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RC-AUTO: solo 1,4% delle polizze stipulate on-line

ROMA – L’assicurazione auto è considerata dagli italiani come una tassa, un ulteriore onere che si aggiunge al già troppo gravoso peso fiscale. La conseguenza è una scarsa propensione al confronto e una sempre più diffusa percezione della frode nei confronti delle Compagnie come forma di risarcimento rispetto agli alti costi delle polizze, all’obbligatorietà della domanda e alla rigidità del sistema dell’offerta.

E’ quanto emerge dallo studio “Rc Auto: Polizze e Polis” presentato oggi dall’ACI all’Università LUISS Guido Carli di Roma e curato dalla Fondazione Caracciolo dell’Automobile Club d’Italia.

Il Rapporto analizza il mercato assicurativo alla luce delle novità introdotte nel 2005 dal “Codice delle Assicurazioni”, dai “Decreti Bersani” e dal nuovo regolamento ISVAP, che tendono, appunto, a migliorare il legame tra cittadini e sistema assicurativo.

In Italia si contano 34 milioni di polizze auto, il cui costo medio annuo si aggira intorno ai 1.040 euro (utilitaria a benzina in classe di entrata) e incide per il 40% sulla spesa di utilizzo dell’automobile pari a 2.640 euro.

Il 95% del mercato è in mano ad intermediari (agenti, broker, promotori e sportelli bancari) e solo il 5% si sviluppa tramite vendita diretta tra le Compagnie e i propri assicurati. Su questo fronte Internet e telefono continuano a rappresentare una fetta marginale: appena l’1,4% dei contratti viene stipulato on-line e solo il 2,8% con il canale telefonico. Ciò è imputabile prevalentemente all’esiguo – quando non addirittura nullo – risparmio offerto dalle Compagnie ai consumatori che scelgono Internet.

RIPARTIZIONE PREMI FRA CANALI NEL RAMO RC AUTO

Le statistiche evidenziano un atteggiamento conservativo delle Compagnie assicurative verso i canali più redditizi, nei quali gli agenti contano per oltre il 90% delle polizze. Secondo l’Automobile Club d’Italia, le nuove norme con il Decreto Bersani espongono il mercato al forte rischio di una corsa al rialzo delle provvigioni offerte dalle Compagnie ai venditori; il rischio, infatti, è che i distributori propongano con più fervore le polizze sulle quali guadagnano di più anziché quelle maggiormente vantaggiose per i clienti. Per scongiurare tale ipotesi l’ACI propone il trasferimento della remunerazione degli agenti dalle Compagnie al consumatore, impostazione peraltro condivisa dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Pur apprezzando lo spirito innovativo e la logica di tutela delle novità introdotte nell’ultimo biennio, l’ACI boccia alcune soluzioni che in apparenza favoriscono l’automobilista ma che poi si traducono negativamente in un aggravio di costi con pesanti ripercussioni sul piano sociale. La norma che prevede la possibilità di estendere la stessa classe di merito a più veicoli intestati al nucleo familiare, per esempio, comporterà una lievitazione dei prezzi dei conducenti più responsabili e la perdita di efficacia del meccanismo del bonus/malus che finora ha improntato i comportamenti dei conducenti alla prudenza e al rispetto delle regole di circolazione.

Le Compagnie hanno intrapreso negli ultimi anni un percorso virtuoso sul fronte della diversificazione delle proposte assicurative (soluzioni a chilometraggio, a tempo, con l’ausilio di tecnologie satellitari, ecc.), ma lo studio della Fondazione Caracciolo mostra come la vera sfida competitiva debba svilupparsi sempre più sul piano della convenienza delle polizze.

Il meccanismo del risarcimento diretto, a tal proposito, può rappresentare uno strumento vantaggioso per gli automobilisti che possono negoziare una serie di condizioni volte al contenimento delle tariffe (forme di predeterminazione del danno, fasce di non risarcimento, ecc.). Tutto ciò, però, funzionerà davvero solo se l’intero mercato godrà della vigilanza efficace ed adeguata da parte degli Organismi deputati ai controlli.

RC AUTO: PIU’ TUTELATI IN 10 MOSSE
1) Entro 30 giorni dalla scadenza della polizza RC Auto, la Compagnia assicuratrice è tenuta ad inviare all’assicurato il suo attestato di rischio, valido per cinque anni. Questo documento permette l’applicazione della classe di rischio di provenienza in caso di stipula di un nuovo contratto RC Auto con un’altra Compagnia.

2) Il contratto RC Auto può essere disdetto fino a 15 giorni prima della sua scadenza. Tale disdetta è ammessa fino al giorno prima della scadenza in caso di variazioni della tariffa non determinate dal meccanismo bonus/malus. L’eventuale applicazione del “malus”, per effetto delle più recenti normative, è comunque sempre successiva all’accertamento definitivo delle responsabilità dell’incidente.

3) Considerata la varietà delle offerte assicurative e delle relative tariffe, è possibile effettuare un primo confronto ottenendo preventivi personalizzati direttamente sui siti Internet delle Compagnie, e in alcuni casi si può stipulare la polizza on-line.

4) Gli agenti assicurativi possono prospettare e vendere diverse soluzioni RC Auto, anche con diverse Compagnie. L’automobilista ha diritto di chiedere un preventivo gratuito personalizzato valido per 60 giorni.

5) L’agente deve sempre comunicare le proprie commissioni, che non sono fisse e che possono essere oggetto di negoziazione, non essendo ammessi valori minimi o comunque immodificabili stabiliti dalla Compagnia.

6) E’ possibile ottenere risparmi concordando soglie di non risarcimento o l’installazione a bordo dell’auto di una “scatola nera” (dispositivo in grado di monitorare i comportamenti di guida valutandone i livelli di rischio).

7) Nella scelta del contratto occorre prestare attenzione al massimale di polizza e alla presenza di eventuali ipotesi di “regresso” (ad esempio guida senza patente o sotto l’influenza dell’alcol) che danno diritto alla Compagnia di rivalersi per le somme liquidate.

8) E’ possibile conservare la propria classe di merito anche a seguito di incidenti provocati se nel contratto è previsto il diritto di rimborsare la Compagnia del risarcimento liquidato.

9) Chi assicura la seconda auto ha diritto all’applicazione della stessa classe di rischio attestata per la prima auto.

10) In caso di incidente l’automobilista che non si ritiene responsabile può chiedere il risarcimento del danno direttamente alla propria assicurazione (“risarcimento diretto”). La Compagnia è obbligata a fornire la propria offerta di risarcimento entro 60 giorni (per danni alle cose) o entro 90 giorni (per danni alle persone) dalla formalizzazione della richiesta. Entrambi i termini sono ridotti a 30 giorni se i conducenti hanno sottoscritto il modulo di Constatazione Amichevole. Il risarcimento diretto, è bene ricordare, riguarda solo i danni alle cose e alle persone che comportano invalidità permanente inferiore al 9% (solo nel caso di terzi trasportati le lesioni possono essere più gravi).

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