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Autotrasporto, il nuovo modulo di controllo assenza dei conducenti

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Autotrasporto, il nuovo modulo di controllo assenza dei conducenti

Cambiamento in vista per il settore autotrasporto merci ed in particolare nei controlli sulle assenze dei conducenti. Lo ha stabilito il Decreto Legislativo (4 agosto 2008, n° 144 pubblicato sulla G.U. n° 218 del 17/09/2008) in base all’attuazione della Direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime di applicazione dei regolamenti (n° 3820/85/CEE e n° 3821/85 CEE) relativi alle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e che abroga la direttiva 88/599/CEE.
‘Il Decreto prevede l’adozione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti esclusivamente per malattia, ferie oppure per la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento CE n° 561/2006 ovvero mezzi sprovvisti di cronotachigrafo – spiega Marco Sensi Presidnete Associazione Provinciale Autotrasporto Merci di Confartigianato – Dallo scorso 2 ottobre, data di entrata in vigore del decreto legge quindi, l’assenza per malattia, ferie annuali oppure per la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento CE n° 561/2006 da parte del conducente, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile, previsto dalla direttiva 2006/22/CE’.
Per questo motivo è importante che il conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti CE 561/2006 e CEE 3821/85 abbia con sé quindi oltre ai fogli di registrazione della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti, anche il modulo di cui sopra nel caso in cui, nel periodo considerato si siano verificate assenze per malattia, ferie, oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento CE n° 561/2006.
‘Ma c’è di più – continua Sensi – Lo stesso modulo deve essere conservato dall’impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce. Il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa e al pagamento di una somma che può variare fra 143 e 570 euro’.
Alla stessa sanzione è soggetta l’impresa che non conserva il modulo per il periodo di un anno. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte a macchina e firmato prima dell’inizio dell’operazione di trasporto. Importante precisare che tale obbligo vige anche per i conducenti titolari di impresa che devono provvedere alla corretta compilazione del modulo e firmare sia in qualità di conducente che di titolare.
Gli uffici di Confartigianato Imprese Arezzo restano a disposizione per ulteriori chiarimenti in materia.