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Privacy in albergo: vietato “spiare” i gusti dei clienti

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Privacy in albergo: vietato “spiare” i gusti dei clienti

ITALIA – Anche quando raccolgono via web, a fini di marketing, informazioni su gusti abitudini o preferenze dei clienti, le catene alberghiere devono richiedere uno specifico consenso per poter utilizzare quei dati. Per le finalità di marketing e di promozione commerciale la richiesta di consenso deve essere chiaramente distinta dal resto della scheda normalmente utilizzata per la raccolta dei dati ai fini della fornitura del semplice servizio alberghiero.
Lo ha ribadito il Garante con un provvedimento (di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato), adottato a seguito di una serie di accertamenti, con il quale ha vietato ad una catena alberghiera il trattamento dei dati raccolti illecitamente mediante il proprio sito. La catena alberghiera, a differenza di quanto correttamente fatto per i moduli sottoposti ai clienti presso le sedi degli alberghi, non aveva messo a punto un modello on line di richiesta del consenso conforme alla disciplina della privacy. Il modulo presente nella scheda da compilare via web non consentiva, infatti, al cliente di esprimere un consenso libero e specifico al trattamento dei dati a scopo commerciale.
Oltre al divieto di trattamento i dati illecitamente raccolti, la società alberghiera dovrà individuare specifiche modalità per la richiesta del consenso per finalità di marketing.