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CNA: attività di Protezione Civile, istruzioni per l’uso

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In questi giorni di grande mobilitazione generale a sostegno delle popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto, l'Area Lavoro di CNA Arezzo ritiene utile informare che i lavoratori che operano nelle organizzazioni della protezione civile in qualità di volontari possono chiedere al datore di lavoro (pubblico e privato) di assentarsi dal lavoro per l’espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali.
I volontari che partecipano all’opera di soccorso hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro, del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato, alla copertura assicurativa.
La retribuzione corrisposta è soggetta al normale trattamento previdenziale e fiscale.
Il datore di lavoro deve consentire il predetto impiego per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi e fino a 90 giorni nell’anno.
Questo regime è esteso anche agli appartenenti alla Croce Rossa Italiana, ai volontari che svolgono attività di assistenza sociale ed igienico/sanitaria, ai volontari lavoratori autonomi; ai volontari singoli iscritti nei “Ruolini” delle Prefetture, se impiegati in occasione di calamità naturali.
Per i periodi di volontariato l’onere della retribuzione è a carico del fondo per la retribuzione civile. Il datore di lavoro deve avanzare richiesta di rimborso all’Autorità della Protezione civile competente nei due anni successivi al termine dell’intervento. La richiesta deve indicare la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera , le giornate di assenza dal lavoro e l’evento cui si riferisce il rimorso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.
Il rimborso è concesso solo per le somme corrisposte al lavoratore che si è assentato per svolgere gli interventi di protezione civile, mentre restano esclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali che il datore di lavoro è tenuto a versare per legge agli Istituti.
Anche ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi (modello “UNICO”) presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di Euro 103,29.- giornalieri lordi.