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Apertura 1 maggio: ecco l’ordinanza del Sindaco Fanfani

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Apertura 1 maggio: ecco l’ordinanza del Sindaco Fanfani
Gisueppe Fanfani

Arezzo – IL SINDACO Richiamata l'Ordinanza n. 13 del 12 aprile 2011, concernente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa per gli anni 2011 e 2012, che concerne anche la disciplina delle chiusure domenicali e festive delle citate attività;

Ricordato che l'art. 5 dell'ordinanza sindacale n. 13/2011, che disciplina le chiusure domenicali e festive degli esercizi situati nelle zone turistiche (Area C.C.N.), dispone che nel caso in cui la “Festa dei lavoratori” coincida con lo svolgimento della Fiera Antiquaria le attività commerciali di vendita al dettaglio sono tenute ad osservare l'obbligo della chiusura festiva, ad eccezione degli esercizi del settore antiquario ed alimentare (esclusivi o prevalenti) e dei prodotti tipici;

Considerato:
– che il I° Maggio è la Festa dei Lavoratori, festa di grande rilevanza storica ed etica e come tale riconosciuta da tutta la collettività;
– che nell'anno 2011 la data del I° Maggio coincide con la Fiera Antiquaria della città di Arezzo, per cui è stato sollevato il problema della chiusura di quei negozi che si trovano nel centro storico della città, ove si svolge la Fiera Antiquaria che al contrario creano con essa una utile sinergia economico-sociale;
– che nel disciplinare gli orari di apertura delle attività si debba garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e pertanto rispettare gli accordi integrativi, inter partes, ed in particolare il ‘contratto integrativo della provincia di Arezzo per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi’ che già al titolo H disciplina parzialmente la materia, stabilendo che la data del I° Maggio, in linea generale, viene riconfermata come festività;
– che tuttavia nel detto contratto integrativo non è stata prevista né disciplinata la ipotesi in cui il I° Maggio, come anche altre analoghe festività, ricadano in contemporanea con la Fiera Antiquaria;
– che in attesa che in relazione a tali festività le parti individuino una utile disciplina dei reciproci interessi, appare doveroso per questa Amministrazione riaffrontare tale questione tenendo presente il fatto che la Fiera Antiquaria è da oltre quaranta anni occasione fondamentale per integrare le economie mercuriali della città;
– che tale fatto assume particolare rilevanza per le attività commerciali ubicate nella parte alta della città storica, che maggiormente risentono degli effetti della Fiera;
– che questa Amministrazione ritiene di dover onorare la ricorrenza del I° Maggio ed al contempo garantire la possibilità di operare al sistema economico che coopera in parallelo con la Fiera stessa;
-che la celebrazione della “Festa dei lavoratori” ha rilevanza per quegli esercizi che occupano personale dipendente, mentre per gli altri esercizi la questione non assume rilievo nè pratico né giuridico;
-che al fine di consentire di celebrare la Festa ed il legittimo riposo degli addetti e nello spirito di tutela dei diritti dei lavoratori, appare opportuno limitare l'apertura delle attività, in caso di utilizzo di personale dipendente, ai soli esercizi che si trovino situati nel circuito della Fiera, come meglio specificato nel dispositivo della presente ordinanza, mentre restano esclusi da tale .limite quegli esercizi che non utilizzano personale dipendente, collocati nell'ambito del C.C.N. la cui libertà di apertura o meno viene rimessa alla decisione dei singoli operatori;

Confermato il disposto dell'Ordinanza n.13/2011, al fine di migliorarne il contenuto e di adeguarlo al fatto eccezionale della coincidenza della Festa del I° maggio con la Fiera Antiquaria, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto integrativo sopra citato, si ritiene di disciplinare l'apertura degli esercizi commerciali in sede fissa nella giornata del I °Maggio in coincidenza con la Fiera Antiquaria tenuto conto di quanto sopra riportato;

Richiamata la L.R. Toscana 7 febbraio 2005 n. 28 e succ. modifiche ed integrazioni, relativa al Codice del Commercio ed in particolare gli art. 80 e ss., in materia di orari delle attività commerciali e il D.P.G.R. 1 aprile 2009 n. 15/R, concernente il Regolamento di attuazione della L.R. n. 28/2005;

Richiamate le competenze del Sindaco in materia di regolazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, di cui all’art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi, con il quale si approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DISPONE
In deroga alla propria ordinanza n. 13 del 12 aprile 2011 e per i motivi di cui alle premesse, nella giornata di domenica 1 maggio 2011, è concessa la facoltà di apertura:

1) A tutti gli esercizi commerciali al dettaglio situati in prossimità del circuito della Fiera, ricompresi cioè tra la trasversale di Via Petrarca, Piazza G. Monaco ,Via Roma e Via Crispi e la zona superiore del Centro Storico compresa nel perimetro di via Guadagnoli, Porta Trento Trieste, Porta Crucifera fino a ricongiungersi con piazza del Praticino, via Ricasoli, piaggia del Murello fino a via Leoni Leoni, fermo restando per gli esercizi che utilizzano personale dipendente l’obbligo di rispettare gli accordi sindacali di cui al contratto integrativo citato in premessa;
2) Agli esercizi commerciali che non utilizzano personale dipendente situati nella restante area del CCN e quindi non ricompresi al punto 1);
3) Agli esercizi commerciali del settore alimentare esclusivo o prevalente, di prodotti tipici e di antiquariato posti all’interno dell’area del Centro Commerciale Naturale, fermo l’obbligo per gli esercizi che utilizzano personale dipendente di rispettare gli accordi sindacali di cui al contratto integrativo citato in premessa;
4) Resta fermo l’obbligo di chiusura nella giornata del I° Maggio 2011 per tutti gli esercizi commerciali posti al di fuori dell’area del CCN, come stabilito con ordinanza sindacale n.13/2011.
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si richiamano le disposizioni delle ordinanza n. 13 del 12 aprile 2011, nonché le disposizioni generali in materia di commercio, con particolare riferimento alle sanzioni come stabilite dall'art. 12 dell'ordinanza medesima.

La presente Ordinanza è inviata a tutti gli uffici interessati, alle categorie economiche, ai sindacati, agli organi di stampa, al fine di darne la migliore diffusione, ad uso degli utenti e degli operatori.

Visto per la regolarità tecnica dell'atto
Il Direttore dell’Ufficio SUAP e
Sviluppo Economico

Dott.ssa Miretta Mancioppi
IL SINDACO
Avv. Giuseppe Fanfani

Ai sensi dell'art. 3 c.4 della Legge 241/1990 e s.m.i. avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso Giurisdizionale al Tar competente per il territorio secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971 e s.m.i. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

E’ ammessa altresì la presentazione di istanza al Difensore Civico; tale istanza non sospende i termini per il ricorso giurisdizionale o amministrativo.