Home Attualità Da Fondazione Studi consulenti un e-book per sapere tutto sulle ferie

Da Fondazione Studi consulenti un e-book per sapere tutto sulle ferie

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Roma, 19 mag. (Labitalia) – Irrinunciabilità delle ferie e fruizione in tempi ben definiti. Seppur concordati fra le parti, infatti, i periodi di ferie sono sottoposti a regole precise: entro il 30 giugno i datori di lavoro devono concedere ai lavoratori dipendenti l'effettiva fruizione dei periodi di ferie maturati e non ancora goduti relativi ai 18 mesi precedenti. La normativa intervenuta nel tempo ha modificato notevolmente sia i criteri di scelta dei periodi, sia gli obblighi contributivi legati alla mancata fruizione. Numerose sentenze, circolari ministeriali e interpelli, inoltre, hanno reso più chiare le linee sulle quali si devono orientare datori e lavoratori, oltre ai contratti che intervengono in modo sostanziale sia sulla durata sia sulle regole di fruibilità.
Di questo e della complessa normativa che regola le ferie, si occupa la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro con un e-book, che contiene riepiloghi, tabelle di sintesi e fac simili per la corretta gestione dell'istituto, nonché le risposte ai quesiti più frequenti. I giorni di ferie spettanti si calcolano considerando due variabili: la maturazione del diritto al momento del godimento delle ferie; la durata stabilita dai contratti collettivi o, in alcuni casi particolari, dalla legge. La maturazione delle ferie è collegata all'effettiva prestazione di lavoro.
Esse, infatti,maturano, durante un periodo di dodici mesi stabilito dalla legge, in presenza della prestazione lavorativa o di un'assenza che, dalla legge o dai contratti collettivi, è equiparata al servizio effettivo. Le ferie maturano anche durante il periodo di prova. Il dipendente che non lavora per l'intero periodo di maturazione – come di frequente accade nei contratti a tempo determinato o in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno – ha diritto a un numero di giorni di ferie proporzionale al servizio effettivamente prestato.
La durata minima delle ferie prevista dalla legge è di quattro settimane per un anno di servizio equivalenti, nel caso di fruizione di un periodo consecutivo, a 28 giorni di calendario. I contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali possono prevedere una durata minima superiore, i criteri di calcolo dei giorni (di calendario o lavorativi) o le regole da seguire in caso di concomitanza dei giorni festivi. I contratti stabiliscono la durata delle ferie generalmente in base alla qualifica contrattuale e all'anzianità di servizio del lavoratore. Le ferie possono essere espresse in settimane, giorni di calendario, oppure in giorni lavorativi.

Articlolo scritto da: Adnkronos