Home Attualità Economia Arezzo, IMU: regolamento, aliquote e detrazioni

Arezzo, IMU: regolamento, aliquote e detrazioni

0

Il Consiglio Comunale, su proposta dell'assessore al bilancio Marco Donati, ha approvato con 17 voti favorevoli e 15 contrari il regolamento dell’imposta municipale propria (Imu), le aliquote e le detrazioni per l'anno 2012 “modificabili entro settembre. Il Comune di Arezzo è stato inoltre dichiarato esente dall'imposta sui fabbricati rurali che sarebbe corrisposta allo 0,2 %. Il Legislatore ci consegna un'imposta dalla scarsa elasticità che consente di articolarla pochissimo, pensata per trovare gettito e anche in maniera importante”.

Luca Stella del Pdl: “ho contestato già in commissione il sistema di legare Imu e bilancio perché toglie potere al Consiglio Comunale. La Giunta aveva già deciso tutte le aliquote possibili e noi siamo qui solo a ratificare, privati di una competenza esclusiva dell'assemblea. Un primo dato: l'Imu inciderà sui cittadini di Arezzo per 20 milioni di euro. Credo sarebbe opportuno emendare la delibera in questo senso: visto che le aliquote sono immodificabili, a meno di perdersi nei meandri del bilancio, togliamo almeno la riduzione per le abitazioni affittate a canone concordato. Ci garantiamo 150.000 euro di gettito che propongo vadano impiegati per la PM, 100.000 euro per il rinnovo del parco mezzi, e 50.000 euro per un fondo di solidarietà per le indigenti”. L'emendamento è stato respinto.
Daniele Farsetti del Movimento 5 stelle ha ribadito che “il ruolo di consigliere comunale viene così svuotato di contenuto. E se ora non venissero approvate le aliquote proposte, che bilancio andremmo a votare? Nel merito, il sistema produttivo riceverà una pesante mazzata. Solo i 5 nuovi dirigenti riscuoteranno uno stipendio che seccherà una una parte del gettito Imu. Rispetto all'Ici 2007 c'è un incremento di entrate pari al 90 %, è facile così fare quadrare i conti”.
“Anch'io – ha sostenuto Luigi Scatizzi del Nuovo polo per Arezzo – non mi aspettavo questi due atti collegati nella stessa seduta: è un modo per costringere a votare con un prendere o lasciare un pacchetto intero. Avremmo poi dovuto tenere conto delle seconde case che i genitori danno in usufrutto o in comodato ai figli: non si può applicare a queste l'aliquota maggiore come per le altre seconde case. Chi è monoreddito o in cassa integrazione poteva godere dell'esenzione”.
“Ci sarebbe piaciuto – per Alessio Mattesini del Pdl – prima definire qui in Consiglio le aliquote, poi discutere il bilancio. Il tempo ci sarebbe stato, la legge ha fissato il giorno ultimo al 30 giugno”.
“Trovo amarezza a constatare – aggiunge Roberto Bardelli – che ci si lamenti sempre del periodo di crisi e poi si applica comunque l'Imu sulla prima casa”.
Roberto Ruzzi della Lega nord: “il mio movimento non vuole l'Imu perché siamo contrari che i soldi riscossi vadano a Roma. Poteva poi essere fatta una valutazione simulata sull'impatto di queste aliquote sul bilancio”.
Per Francesco Francini del Pdl “una delle aberrazioni di questa imposta è che è stata scritta male e applicata peggio. Di municipale le è rimasto molto poco, anzi si è tradotta in una patrimoniale. Avevo provato a mitigare i suoi effetti, se non altro per le prime case, con un atto di indirizzo presentato nei mesi scorsi, ovviamente respinto per arroganza politica”.

Le aliquote:
aliquota base 0,99 %;
aliquota del 0,40 % applicata alle seguenti unità immobiliari:
a) abitazione principale e pertinenze
b) abitazione e pertinenze di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
aliquota del 0,89 % applicata alle seguenti unità immobiliari:
a) immobili concessi in locazione, a titolo di “abitazione principale” del locatario
b) pertinenze di dette abitazioni purché rientrino nel contratto locativo.

Le detrazioni: quella spettante per l’unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» è di euro 200 maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400.

Riduzione della base imponibile: del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico o igienico-sanitario. sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di consolidamento, di restauro e risanamento conservativo e che, nel contempo, risultino – anche in parte – diroccati, pericolanti e fatiscenti.
Determinano inagibilità o inabitabilità del fabbricato o della singola unità immobiliare la presenza di una o più delle seguenti fattispecie: strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con lesioni gravi che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle dotazioni igienico-sanitarie minime, non siano compatibili all’uso per il quale erano destinati. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

Imposta da non versare: qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Interessi legali: sulle somme dovute a titolo di imposta a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.