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Nuova ordinanza di sospensione prelievi da corsi d’acqua

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Nuova ordinanza di sospensione prelievi da corsi d’acqua

IL PRESIDENTE PRESO ATTO delle conclusioni della riunione del 18/07/2012 cui è giunto il Gruppo di Lavoro inerente le “condizioni estive dei corsi d’acqua della Provincia di Arezzo e prelievo acque tramite autorizzazione alla concessione o attingimento”, recepito con Del. G.P. n° 350 del 31/07/2000, nella quale si evidenzia una situazione critica in alcuni dei corsi d'acqua superficiale del territorio provinciale dovuta ai dati registrati sulle basse portate e su alcuni parametri chimico-fisici delle acque;
CONSIDERATO che i suddetti dati, in concomitanza della bassa portata dei corpi fluenti, rivelano una obiettiva e preoccupante situazione di pericolo, sia per la vita acquatica, che per l'approvvigionamento idropotabile determinando, pertanto, la necessaria adozione di idonei provvedimenti al fine di preservare l’esigua risorsa idrica e garantire il minimo vitale dei corpi idrici provinciali;
RICHIAMATO il Piano di Bacino Stralcio “Bilancio idrico” dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, adottato con Del. C.I. n. 204 del 28/02/2008, con la quale sono stati definiti i valori del DMV dei corsi d’acqua e le relative misure di salvaguardia;
RICHIAMATO quanto riportato nello studio del Gruppo di Lavoro di cui sopra nel quale vengono indicati i criteri per la predisposizione di un provvedimento mirato alla sospensione temporanea delle autorizzazioni ai prelievi dai corsi d’acqua in grado di massimizzare l’efficacia ambientale, minimizzando il danno ai risultati economico produttivi dell’agricoltura, considerando prioritaria la salvaguardia delle risorse minime ambientali;
RICHIAMATO quanto disposto dall’art. 84, comma 4 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152;
VISTI l’art. 19 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che conferisce alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale nel settore di tutela delle risorse idriche e l’art. 14 della L.R.T. del 11/12/1998 n. 91 che attribuisce alle Province le funzioni di gestione del demanio idrico;
RAVVISATO che sussistono le condizioni per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente esteso ai seguenti corsi d’acqua superficiale della Provincia di Arezzo: Canale Maestro della Chiana e relativi affluenti, Torrente Ambra e relativi affluenti, Fiume Tevere a monte dell’invaso di Montedoglio e affluenti del Fiume Tevere, affluenti del Fiume Arno con punto di immissione a valle della diga di Levane
O R D I N A
LA SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI ATTINGIMENTO E DI CONCESSIONE
PER USO IRRIGUO E PER TUTTI I RESTANTI USI
DAI SEGUENTI CORSI D’ACQUA SUPERFICIALE DELLA PROVINCIA DI AREZZO:
CANALE MAESTRO DELLA CHIANA E RELATIVI AFFLUENTI, TORRENTE AMBRA E RELATIVI AFFLUENTI, FIUME TEVERE A MONTE DELL’INVASO DI MONTEDOGLIO E AFFLUENTI DEL FIUME TEVERE, AFFLUENTI DEL FIUME ARNO CON PUNTO DI IMMISSIONE A VALLE DELLA DIGA DI LEVANE
NEL PERIODO:
dalle ore 00.00 del 23 luglio 2012 alle ore 24.00 del 5 agosto 2012
Sono esclusi dalla presente sospensione:
– le concessioni e le autorizzazioni di attingimento per usi idropotabili e/o civili nella loro totalità;
– i prelievi da invasi e laghetti irrigui;
– le concessioni e le autorizzazioni di attingimento per usi termoelettrici;
– le concessioni e le autorizzazioni di attingimento per l’abbeveraggio del bestiame;
– le concessioni e le autorizzazioni di attingimento per vivai forestali di specie a carattere sperimentale.
Nei confronti dei titolari di autorizzazioni di attingimento e di concessioni di derivazione che non osservino le disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le seguenti sanzioni:
– Art. 17 R.D. 11/12/1933, n. 1775, come sostituito dal comma 4 dell’art. 96 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 – Sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 30.000 ovvero, nei casi di particolare tenuità, da € 300 a € 3.000.
Eventuali modifiche al presente provvedimento potranno essere adottate successivamente, in relazione all'evoluzione delle condizioni meteo-climatiche oltre ai valori di portata e delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche dei corsi d'acqua.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare le norme della presente ordinanza.
Si dispone la trasmissione del presente provvedimento ai Sindaci dei Comuni interessati, alle Associazioni di categoria ed agli Organi territoriali di controllo.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale delle acque pubbliche, entro sessanta giorni.

Arezzo, 19 luglio 2012
F.TO IL PRESIDENTE
ROBERTO VASAI