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Consulenti del Lavoro: ‘Licenziamenti Conciliati

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Consulenti del Lavoro: ‘Licenziamenti Conciliati
Marco Polci

Il Dl 76/2013 ha nuovamente modificato la disciplina in materia di licenziamenti individuali nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, già modificata nel 2012 dalla riforma Fornero.
Il licenziamento motivato da ragioni economiche – ovvero da motivi legati all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro – deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione presso la direzione territoriale del Lavoro.
Il licenziamento intimato in violazione di questa disposizione rende il licenziamento l’inefficace, e comporta, a carico del datore di lavoro, l’obbligo di corrispondere al lavoratore un’indennità a titolo di risarcimento che il giudice può determinare tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità.
E’ quindi importante che la procedura sia osservata scrupolosamente e che vengano rispettati tutti i passaggi previsti. In primo luogo, il datore di lavoro deve trasmettere una comunicazione alla Dtl, e per conoscenza al lavoratore, manifestando la volontà di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo indicandone dettagliatamente le ragioni.
Sia in quest’importante fase, che in quella conciliativa successiva, il datore di lavoro può essere assistito da un consulente del lavoro, che lo supporterà nella gestione della procedura e nel valutare soluzioni alternative al licenziamento ovvero gli strumenti che potrebbero attenuarne le conseguenze (al fine di evitare il contenzioso) quali eventuali incentivi economici o opportunità di ricollocazione lavorativa.
L’intervento del Dl 76 ha escluso dal campo di applicazione della procedura appena descritta le seguenti ipotesi di licenziamento: per superamento del cosiddetto periodo di comporto (ai sensi dell’articolo 2110 del Codice Civile), ovvero quello intimato al dipendente che si sia assentato dal lavoro per malattia, per un periodo superiore a quello stabilito dal Ccnl ai fini della conservazione del posto di lavoro; per “cambio di appalto”, laddove il licenziamento sia seguito da una immediata riassunzione dalla ditta che si è aggiudicata l’appalto, nell’osservanza delle disposizioni previste dai Ccnl finalizzate alla salvaguardia della continuità occupazionale; nell’ipotesi di licenziamenti inerenti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, per l’ultimazione delle diverse fasi lavorative e la chiusura del cantiere.