Home Nazionale Ecco il decreto per le cure libere in Ue, domani in Cdm

Ecco il decreto per le cure libere in Ue, domani in Cdm

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Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) – Autorizzazioni preventive, modalità di rimborso, tariffe, informazioni: prende corpo la Schengen della sanità. Il ministero della Salute ha infatti messo a punto la bozza di decreto sulle cure libere all'interno dei Paesi dell'Unione europea. Il provvedimento, che recepisce la direttiva Ue e che non dovrà comportare oneri per lo Stato, arriva domani in Consiglio dei ministri. Il decreto, composto da 19 articoli, non è però un lasciapassare senza regole e paletti. Ad esempio, l'assistenza oltre confine non sarà autorizzata in caso di cure di lunga durata, di trapianti d'organo, di vaccinazioni. E ancora. Un italiano che deciderà di farsi visitare o curare a Parigi, Berlino, Copenaghen o un'altra città dell'Ue, dovrà tenere bene a mente che non otterrà nessun rimborso se andrà in una clinica privata. Per farsi rimborsare quanto speso, la struttura deve infatti essere pubblica. Prima di fare la valigia i pazienti dovranno seguire un iter ben preciso. Per prima cosa, la persona che intende beneficiare dell'assistenza transfrontaliera è tenuta a presentare apposita domanda alla Asl di competenza, per verificare se quella determinata prestazione debba essere sottoposta ad autorizzazione preventiva. L'esito di tale verifica deve essere comunicato al paziente entro 10 giorni. La domanda di autorizzazione preventiva, nei casi in cui è necessaria, deve essere presentata alla Asl di appartenenza su apposito modulo, corredata da certificazione medica. Vanno specificati l'indicazione diagnostica o terapeutica e il luogo prescelto per la prestazione. Ricevuta la domanda, la Asl deve rispondere entro 30 giorni, 15 giorni – precede il testo – nei casi di particolare urgenza. L'autorizzazione preventiva è necessaria nei casi di ricovero ("per almeno una notte"); per l'utilizzo di infrastrutture sanitarie e apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; quando le cure comportano un particolare rischio per il paziente. Viceversa, l'autorizzazione non può essere rifiutata "quando l'assistenza sanitaria in questione non può essere prestata sul territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico", anche in rapporto "all'intensità del dolore della malattia". E ancora, l'autorizzazione è negata anche se a giudizio della Asl l'ospedale o il medico stranieri destino "gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard di qualità dell'assistenza e alla sicurezza del paziente". Entro 60 giorni dall'entrata in vigore di questo provvedimento, un decreto del ministero della Salute individuerà le prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva. Per ottenere il rimborso dei costi sostenuti, il paziente, entro 60 giorni dall'erogazione della prestazione, salvo comprovati casi eccezionali, deve presentare domanda di rimborso alla propria Asl, che dovrà corrispondere quanto speso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. A patto però, e su questo punto la bozza di decreto è chiarissima, che la prestazione di cui si è usufruito sia compresa nei livelli essenziali di assistenza (Lea). Anche se è fatta salva la possibilità per le Regioni di rimborsare, con proprie risorse, gli eventuali livelli di assistenza regionali ulteriori. I costi relativi all'assistenza transfrontaliera sono rimborsati "in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti. In ogni caso – recita il testo – tale copertura non può superare il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta". Tradotto: le spese di vitto e alloggio sono a carico dei pazienti. Il decreto prevede però che "è fatta salva la facoltà per le Regioni e le province autonome di rimborsare eventuali altri costi afferenti all'assistenza sanitaria transfrontaliera, quali le spese di viaggio, alloggio e/o i costi supplementari sostenuti a causa di una o più disabilità da una persona disabile che riceve assistenza sanitaria in un altro Stato dell'Unione europea". Per aiutare i cittadini a orientarsi, il ministero ha istituito un Punto di contatto che fornirà informazioni sulle strutture. E' fatta salva, anche in questo caso, la facoltà delle Regioni e delle province autonome di istituire propri punti di contatto regionali. Il Punto di contatto dà ad esempio indicazioni sui diritti dei pazienti; sulle procedure di denuncia e sui meccanismi di tutela. Fornisce inoltre, su richiesta, le coordinate dei punti di contatto nazionali degli altri Stati membri dell'Ue. Il decreto fissa anche alcuni principi generali. Ad esempio, viene specificato che in Italia "l'assistenza sanitaria transfrontaliera è prestata nel rispetto delle scelte etiche fondamentali dello Stato italiano; della legislazione vigente in vigore; degli standard e degli orientamenti di qualità e sicurezza; della normativa dell'Unione europea in materia di standard di sicurezza".