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Procedura convalida dimissioni estesa anche ai co.co.pro e associati in partecipazione

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Procedura convalida dimissioni estesa anche ai co.co.pro e associati in partecipazione
Marco Polci

Tra le molte novità introdotte con il c.d. decreto lavoro di inizio estate vi è l’ampliamento della procedura di convalida delle dimissioni anche a collaboratori ed associati in partecipazione.
Prima di procedere all’analisi di quanto da ultimo introdotto, merita ripercorrere brevemente quanto previsto dalla Legge Fornero per le dimissioni o risoluzioni consensuali dei lavoratori dipendenti.
In base a quanto previsto dall’articolo 4, commi 16-23 della legge 92/12, deve essere convalidata l’efficacia delle cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per dimissioni della lavoratrice o del lavoratore o per risoluzione consensuale del rapporto.
La convalida può essere effettuata presso la Direzione Territoriale del Lavoro, i Centri per l’Impiego o le sedi individuate dai Ccnl stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
In alternativa, le stesse possono essere convalidate tramite sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore, apposta in calce alla ricevuta di trasmissione telematica della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
Per sottoscrivere la suddetta dichiarazione, la lavoratrice o il lavoratore possono recarsi presso la sede dell’azienda, ovvero presso lo studio del Consulente del Lavoro delegato dall’azienda stessa.
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, o le dimissioni rese dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice, o dal lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino, o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o affidato, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio.
In seguito all’entrata in vigore del D.L. n. 76/13 (Decreto Lavoro), la procedura di convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale è stata estesa, per quanto compatibile, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all’articolo 61, comma 1, del D.Lgs. 276/03 ed alle lavoratrici ed ai lavoratori impiegati con contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 2549, comma 2, del Codice Civile.
Con riguardo alle collaborazioni a progetto sono escluse le prestazioni occasionali e le professioni intellettuali (iscrizione Ordini professionali).