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Bonus da 80 euro, alcuni punti fermi

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Bonus da 80 euro, alcuni punti fermi

Uno dei temi “caldi” delle prossime retribuzioni è sicuramente il bonus da 80 euro deciso dal Governo Renzi, sia per la moltitudine dei soggetti interessati, sia per le novità “tecniche”. Limitandoci agli atti ufficiali, facciamo il punto della situazione.

Il D.L. 66/2014 (pubblicato in GU lo scorso 24.04) ha previsto, come è noto, un bonus di € 80 per i percettori di redditi da lavoro dipendente. Sul tema, in attesa della conversione del decreto, è anche intervenuta l’Agenzia delle Entrate (con circolare 8/E) dando le prime istruzioni operative. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, inoltre, ha ulteriormente analizzato, dal punto di vista tecnico, la novità normativa e le criticità con propria circolare n.11/2014.

In sintesi, il bonus, sotto forma di credito d’imposta, viene riconosciuto nella misura (per l’anno 2014) di € 640, suddiviso in quote mensili da 80 € per le mensilità da maggio a dicembre.

Il bonus spetta per intero (80 euro per 8 mesi = 640 euro) in caso di un reddito complessivo fino ad € 24.000 ed a condizione che sia dovuta imposta dopo l’applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente. In caso di reddito complessivo compreso tra € 24.000 e € 26.000 il bonus si riduce progressivamente fino ad azzerarsi, oltre € 26.000 infatti non spetta nulla.

La circolare dell’Agenzia chiarisce che nessuna comunicazione va fatta al datore di lavoro, che autonomamente applicherà il credito d’imposta rimborsandolo, se del caso, direttamente in busta paga. L’Agenzia però ricorda che il lavoratore deve comunicare al datore l’esistenza di altri redditi che potrebbero, cumulandosi con il reddito da lavoro dipendente, ridurre od azzerare il bonus, qualora ciò non avvenga, e comunque in ogni caso di errori nella determinazione di debiti e crediti d’imposta, il lavoratore deve ricalcolare il credito in sede di dichiarazione modello 730.

La strada della dichiarazione, stavolta modello UNICO, rimane obbligata per quei lavoratori dipendenti il cui proprio datore non è sostituto d’imposta, come nel caso dei collaboratori domestici.

Più complicate le cose dal punto di vista dei datori. La circolare, infatti, specifica che il credito d’imposta rimborsato al lavoratore deve essere scomputato direttamente dalle ritenute da versare imputando lo stesso prima all’IRPEF e poi alle addizionali, ed in estrema ratio, in caso di incapienza, dai contributi dovuti all’INPS. Questa scelta non fa gravare sulle casse dei datori l’anticipazione del credito d’imposta al lavoratore, permettendone l’immediato “recupero”.

FONTE: Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro