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Mezzi in uso al personale, nuovi adempimenti dal 3 novembre

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Mezzi in uso al personale, nuovi adempimenti dal 3 novembre
Marco Polci

Il 3 novembre 2014 entra in vigore l’obbligo di comunicare gli atti che comportino la disponibilità dei veicoli, per un periodo superiore ai 30 giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario. Come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in tali casi rientra anche il comodato a titolo gratuito nei confronti del proprio personale dipendente. Sono esclusi da tale obbligo i soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori, licenza di trasporto cose in conto proprio o autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso a terzi (taxi e ncc). Primo chiarimento evidenziato dalla circolare n.15513 è che soggiacciono all’obbligo di comunicazione solamente gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014.

Quali sono i mezzi concessi in uso al personale che soggiacciono all’obbligo di comunicazione alla motorizzazione? Come chiarito dallo stesso ministero con circolare del 27 ottobre, sono da escludere da tale obbligo i mezzi concessi a titolo di fringe benefit, i mezzi comunque in uso promiscuo al personale e quei mezzi sui quali si alternano all’utilizzo più dipendenti. Restano, quindi, soggetti all’obbligo i mezzi concessi al personale in uso personale, esclusivo e gratuito.

Come evidenziato dalla circolare n.23743/14, solamente gli atti che prevedono una durata superiore alle 30 giornate soggiacciono all’obbligo di comunicazione. Tale periodo va computato in giorni naturali e consecutivi e non rileva la circostanza che si esaurisca nell’arco di un unico anno solare, o si protragga a cavallo di 2 o più anni solari successivi.

Soggiacciono agli stessi obblighi anche i beni concessi in comodato a soci, amministratori e collaboratori dell’azienda.

Il Ministero chiarisce che il contratto di comodato non deve rispettare particolari vincoli di forma, pertanto lo stesso potrà essere stipulato sia in forma scritta che orale. Si consiglia, in ogni caso, la stipula in forma scritta ai fini della prova.

I profili sanzionatori per coloro che non adempiono agli obblighi di cui sopra sono due: sanzione amministrativa da 705 a 3526 € e ritiro immediato della carta di circolazione.

Per un’analisi più dettagliata si rimanda alla circolare n.18/2014 di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ed ai successivi chiarimenti presenti sul portale www.consulentidellavoro.it.