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Lavoro e normativa su i permessi elettorali

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Lavoro e normativa su i permessi elettorali

Il prossimo 25 maggio, come noto, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo; ci sembra dunque l’occasione per riepilogare la normativa dei permessi elettorali da concedere ai lavoratori impegnati presso i seggi. Coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro sono retribuiti e considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Per i giorni festivi, o comunque non lavorativi ricompresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi da godersi subito dopo la fine delle operazioni al seggio. Le assenze per permessi elettorali devono essere comunicate preventivamente al datore di lavoro mediante l’esibizione del certificato di chiamata e poi giustificate con la presentazione della documentazione giustificativa firmata dal presidente del seggio e riportante l’orario di inizio e fine delle operazioni.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive, ha diritto a disporre del tempo necessario al loro svolgimento e a conservare il posto di lavoro. In ogni caso il datore di lavoro è obbligato a concedere l’assenza, mentre, per quel che riguarda la retribuzione, in alcuni casi essa è a carico dell’ente presso cui il lavoratore svolge il suo mandato, con conseguente rimborso della stessa al datore che la anticipa. In particolare i lavoratori che siano stati eletti membri del Parlamento regionale, nazionale o europeo, ovvero amministratori apicali di enti locali (quali sindaco, presidenti o assessori in enti locali, presidenti di consigli comunali con più di 50.000 abitanti e di consigli provinciali), possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato.

In questo caso il periodo di aspettativa vale come servizio effettivamente prestato e le amministrazioni locali presso cui i soggetti prestano l’attività, sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi che maturano. I lavoratori eletti a comporre i consigli comunali o provinciali hanno diritto ad assentarsi dal servizio per l’intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli e per l’intera giornata successiva, se il lavoro consiliare si protrae oltre la mezzanotte. Spettano inoltre 24 ore al mese di permessi non retribuiti. Tutte le info dai Consulenti del lavoro.