Home Nazionale Energia: Autorità, obbligo marchio diverso per distributore e venditori (2)

Energia: Autorità, obbligo marchio diverso per distributore e venditori (2)

0

(AdnKronos) – Misure che vogliono assicurare la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni, garantita anche con l’obbligo di separazione delle banche dati dell’attività di distribuzione dalle altre imprese del gruppo societario di appartenenza. Più in generale, l’Autorità prevede per tutti i distributori, indipendentemente dalla loro dimensione, che la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili sia assolta facendo ricorso, dove disponibili, agli strumenti per la disintermediazione previsti dalla regolazione, tra cui in primo luogo il Sistema Informativo Integrato (Sii).
Gli obblighi di separazione funzionale introdotti dall’Autorità riguardano anche aspetti di natura gestionale delle imprese e sono da subito efficaci. In tal senso, l’impresa che gestisce sistemi di distribuzione di energia elettrica o del gas con più di 100 mila clienti vede potenziati gli obblighi di separazione funzionale, cioè di separazione amministrativa delle diverse attività del gruppo prevedendo, oltre all’obbligo di nomina del gestore indipendente, anche l’obbligo di nomina di un responsabile della conformità e di predisposizione ed invio all’Autorità del programma di adempimenti con relativa revisione annuale. Tali regole valgono anche per le imprese di trasporto regionale del gas.
Per le imprese di distribuzione del gas con meno di 100 mila clienti sono previste alcune semplificazioni degli obblighi di separazione funzionale mentre, per le imprese di distribuzione dell’energia elettrica che non operano in separazione societaria dalla vendita, l’Autorità ha previsto un periodo di tempo (entro il 30 giugno 2017) per adeguarsi alle nuove regole.