Home Attualità Economia Legge di Stabilità 2016: nuove regole per i contribuenti minimi

Legge di Stabilità 2016: nuove regole per i contribuenti minimi

0

La Legge di Stabilità 2016 (n° 208 del 28.12.2015) prevede numerose novità per i contribuenti, titolari di partita IVA, con fatturati minimi.

Un unico regime per chi ha fatturati minimi – ripartendo dal regime dei minimi 2015 che prevedeva diverse soglie di ricavi a secondo della categoria economica di appartenenza ed un’unica aliquota sostitutiva di IRPEF ed IRAP il legislatore ha apportato delle modifiche che ne ampliano la platea e modificano sostanzialmente l’aliquota del prelievo fiscale per le nuove attività precedentemente fissata al 15%.

Nuovi limiti dei ricavi ed imposta sostitutiva Dal 2016 il limite dei ricavi viene innalzato di 10.000,00 Euro per tutte le categorie economiche con l’unica eccezione dei professionisti per i quali l’innalzamento è pari a 15.000, Euro. Restano invariate le percentuali di redditività per il calcolo del reddito imponibile. Coloro che iniziano una nuova attività potranno inoltre godere di una ulteriore agevolazione relativa all’aliquota dell’imposta che, per i primi 5 anni di attività, è fissata nella misura del 5%.

Marco Rosati
Marco Rosati

Limiti di reddito da lavoro dipendente o pensioneSe fino allo scorso anno chi era titolare di un reddito da lavoro dipendente o pensione doveva verificare la preponderanza o meno di questo rispetto a quello da lavoro autonomo per l’accesso al regime forfettario dal 2016 non vi sarà più questa necessità. Infatti la nuova norma preclude l’accesso al regime forfettario ai titolari di reddito di lavoro dipendente o pensione a condizione superiore a 30.000,00 Euro.

Contributi previdenziali – Abolita la regola per cui i forfettari potvano optare per il calcolo dei contributi INPS (per artigiani e commercianti) sul reddito effettivo e non sul minimale. Con la nuova norma, in vigore dal 2016, si può optare per l’applicazione di una riduzione del 35%. Tale possibilità riguarda solo i contribuenti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti con esclusione dei professionisti (iscritti a casse di riferimento) e di coloro che sono iscritti alla Gestione Separata.

Regime di vantaggio ante 2015 – Coloro che abbiano optato, in sede di inizio attività, il regime di vantaggio di cui al DL 97/2011 art. 27 potranno proseguire con le stesse regole sino alla scadenza naturale dell’opzione (5 anni oppure il compimento del 35° anno di età).

Minimi 2015 limiti di fatturato e percentuali di redditività – Al fine di una migliore comprensione della norma vi rimandiamo all’articolo pubblicato il 02 dicembre 2014 nel quale erano riportate le tabelle dei ricavi ed i coefficienti di redditività divise per categoria economica. Restando inviarate le percentuali di redditività si dovranno aumentare di 10.000 Euro tutti i limiti di ricavi escluso quello dei professionisti che dovrà essere aumentato di 15.000 Euro. A questo punto si applicheranno le regole per il 2016.

Cause di esclusione – Sono esclusi dal regime forfettario:

1) coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc…);

2) non residenti. Tranne coloro che, residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE, producono in Italia almeno il 75% del reddito;

3) chi, in via esclusiva o prevalente, effettua cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

4) chi, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipi a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.

Le cause di esclusione devono essere verificate al momento dell’applicazione del regime.

Condizioni di accesso e permanenza – Nello specchietto sotto riportato si riassumono le condizioni per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario

LE CONDIZIONI DI ACCESSO E PERMANENZA AL REGIME

NELL’ANNO PRECEDENTE:

1

avere conseguito ricavi o compensi non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico

2

aver sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro non superiori a 5.000 Euro lordi

3

il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non sia superiore a 20.000 Euro

4

Il reddito derivante da eventuale attività esercitata come lavoro dipendente e assimilato oppure da pensione non superi i 30.000 Euro

Si ricorda infine che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo regime è il regime normale per tutti coloro che rientrano nei requisiti pertanto chi volesse avvalersi del regime IVA e di tassazione ordinari dovrà effettuare l’opzione.