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Interessi bancari non più trimestrali ma annuali

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Interessi bancari non più trimestrali ma annuali
EVASIONE FISCALE NEL SETTORE DEL COMMERCIO DI FIORI. SCOVATE DUE DITTE PER UN’EVASIONE DI CIRCA 1 MILIONE DI EURO.

Nei mesi scorsi le banche hanno inviato a tutti i loro correntisti una comunicazione nella quale facevano presente che con l’entrata in vigore del D.M. 343 il conteggio e conseguente addebito/accredito degli interessi passivi/attivi non avverrà più trimestralmente ma una sola volta all’anno quindi, di regola, il 31 dicembre. Tale nuova metodologia ha effetto dal periodo in corso al 1° ottobre 2016 e gli effetti si hanno già negli estratti conto in spedizione in questi giorni e relativi all’ultimo trimestre dello scorso anno.

Infatti, tutti coloro che hanno c/c “in rosso”, andando a verificare le somme addebitate nei primi giorni di gennaio non troveranno gli interessi maturati ma solo le spese di tenuta conto ed eventuali altri oneri quali, ad esempio, quelli dovuti per “istruttoria breve” in caso di sconfinamenti.

Di fatto il D.M. citato impone agli istituti di credito di procedere al calcolo degli interessi non più con cadenza trimestrale ma annuale sia per i correntisti con saldo attivo che per coloro il cui saldo risultasse, anche solo momentaneamente, passivo.

Se per coloro che hanno conti attivi, vista l’esiguità degli importi, poco cambia così non sarà per i conti che presentano utilizzi di affidamenti. Inoltre, nel caso in cui sia la banca a dover corrispondere gli interessi, è obbligata a farlo contestualmente al conteggio quindi con valuta 31.12. Variano e molto le cose nel caso in cui gli interessi siano dovuti dal correntista.

Marco Rosati

 

Ecco cosa prevede la nuova normativa.

La banca provvede al conteggio degli interessi al 31.12 di ogni anno quindi dovrà comunicare al proprio correntista l’ammontare degli stessi che dovranno essere pagati il 1° marzo o entro 30 giorni dalla comunicazione se tra la data della stessa ed il 1° marzo intercorrono meno di 30 giorni.

La banca non potrà procedere all’addebito in conto corrente senza che sia stata espressamente autorizzata dal proprio cliente. Si ricorda che, allegata alla comunicazione di cui sopra ricevuta nei mesi scorsi, era allegato un prospetto da riportare alla propria banca, debitamente firmato, con il quale si autorizzava l’addebito nel c/c. Nel caso in cui il cliente non autorizzi espressamente l’istituto di credito all’addebito dovrà provvedere con risorse proprie.

Pertanto, a seconda della scelta effetuata, questi saranno, di norma, i comportamenti da tenere:

1_ Chi autorizzo l’istituto di credito ad addebitare gli interessi nel c/c: dovrà sincerarsi che il 1° marzo ci sia la disponibilità nel c/c affinché la banca possa procedere all’addebito. Da questo momento gli interessi vengono capitalizzati e sugli stessi maturano ulteriori interessi.

2_ Chi non concede l’autorizzazione: entro il 1° marzo dovrà provvedere al saldo di quanto dovuto direttamente. In caso non provvedesse, dal giorno successivo, la banca è autorizzata ad espletare tutte le pratiche per la riscossione coattiva mettendo in mora il cliente inadempiente con conseguente segnalazione nelle banche dati.