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Energia: per contratti fornitura non confermati possibile ripristino veloce (2)

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(AdnKronos) – Per i clienti non domestici, come esercizi commerciali e partite iva, in caso di accoglimento del reclamo per una fornitura non richiesta (sempre da parte dei venditori aderenti alla stessa procedura), si continuerà invece ad applicare in automatico il ripristino. Le novità integrano le regole preventive già previste per i venditori per garantire la piena consapevolezza, nelle modalità di acquisizione e conferma, della volontà negoziale dei clienti nel sottoscrivere un contratto fuori dai locali commerciali o per telefono.
Nel dettaglio, nel caso di clienti domestici, il venditore prima dell’attivazione deve rispettare precise misure preventive in materia di conferma del contratto: in caso di contratti conclusi in un luogo diverso dai locali commerciali il rilascio della copia del contratto firmato o della conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il cliente è d’accordo, su altro supporto durevole; nel caso di contratti conclusi attraverso forme di comunicazione a distanza: la conferma del contratto concluso su supporto durevole. Per i clienti non domestici, le regole preventive dell’Autorità, nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali del venditore o con comunicazione a distanza, prevedono esplicitamente l’obbligo per il venditore di inviare una lettera di conferma o di effettuare una telefonata di conferma.
Secondo le nuove regole, il cliente domestico dovrà contestare subito la fornitura al nuovo venditore inviando un reclamo entro 40 giorni dall’emissione della prima bolletta (o prima se ne viene a conoscenza con altri mezzi).