Home Nazionale Ryanair: Corte Ue, su controversie decide giudice luogo lavoro

Ryanair: Corte Ue, su controversie decide giudice luogo lavoro

0

Roma, 27 apr. (AdnKronos) – Le controversie relative ai contratti di lavoro di hostess e di steward rientrano nella competenza del giudice del luogo “nel quale o a partire dal quale” essi adempiono principalmente le loro obbligazioni nei confronti del loro datore di lavoro. Non vale, dunque, il diritto del Paese della società da cui sono stati assunti. Il giudice nazionale deve determinare tale luogo alla luce di tutte le circostanze rilevanti, segnatamente il luogo in cui il lavoratore inizia e termina le sue giornate lavorative. E’ questa la conclusione proposta alla Corte di Giustizia Europea dall’avvocato generale Saugmandsgaard Øe, rispondendo alla questione posta dal Tribunale del lavoro di Mons in Belgio in merito alla sede competente dei ricorsi presentati da dipendenti di società di diritto irlandese, Crewlink, società specializzata reclutamento e formazione del personale di bordo, e Ryanair, di base all’aeroporto belga di Charleroi.
Tra il 2009 e il 2011, dipendenti di cittadinanza portoghese, spagnola e belga sono stati assunti dalla Ryanair o dalla Crewlink, poi distaccati presso la Ryanair, come personale di cabina (hostess dell’aria e steward). I contratti di lavoro designavano l’aeroporto di Charleroi (Belgio) come base di servizio (‘home base’) dei dipendenti. I dipendenti erano contrattualmente tenuti a risiedere a meno di un’ora dalla loro base di servizio. Essi iniziavano e terminavano la loro giornata lavorativa all’aeroporto di Charleroi. Ritenendo che la Crewlink e la Ryanair fossero tenute a rispettare e ad applicare le disposizioni del diritto belga e che i giudici belgi siano competenti a conoscere della loro domanda, sei dipendenti hanno fatto ricorso alla giustizia belga nel 2011.
A giudizio della Cour du travail de Mons sussiste un dubbio circa la sua competenza sulla controversia. Di qui la decisione dell’ autorità giudiziaria di interrogare la Corte di giustizia sull’interpretazione da dare al regolamento dell’Unione sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale e, più particolarmente, alla nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», nel contesto specifico del settore della navigazione aerea.