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Obbligo vaccinale ai veterinari: il Ministero della Salute non ha fornito chiarimenti al Tar della Lombardia

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Obbligo vaccinale ai veterinari: il Ministero della Salute non ha fornito chiarimenti al Tar della Lombardia
Veterinario che visita un cane per vaccinarlo

di Andrea Giustini

Il Ministero della Salute non ha fornito la documentazione necessaria al Tar della Lombardia per valutare la compatibilità costituzionale dell’obbligo vaccinale imposto ai veterinari. La richiesta al Ministero era stata formulata nell’ordinanza pubblicata il 26 aprile scorso. La Sezione I del Tar lombardo aveva parzialmente accolto il ricorso di una veterinaria non vaccinata che chiedeva l’annullamento della sospensione, disposta dall’Ordine dei Veterinari di Milano, del suo diritto a svolgere la propria attività professionale, a causa della mancata vaccinazione.

Nell’ordinanza, là dove si elencavano le premesse alla base dell’accoglimento della domanda cautelare, il Tar aveva rilevato che la ratio dell’obbligo vaccinale per le categorie sanitarie è la tutela della salute dei pazienti. Ma anche che, nel caso dei medici veterinari, i pazienti non sono umani bensì animali, e che la loro attività lavorativa può ben svolgersi anche senza il contatto diretto con altre persone. Per questo, oltre a riabilitare temporaneamente la veterinaria allo svolgimento, entro certe condizioni, del suo lavoro, aveva anche ritenuto necessario “acquisire dal Ministero della Salute documentati chiarimenti in ordine all’esistenza del rischio di trasmissione del virus Sars-CoV-2 tra uomo e animale, e viceversa“. Il Tar aveva così dato al Ministero 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza: cioè non oltre il 10 maggio. Tuttavia ad oggi, martedì 17, non è stato depositato alcun documento dal Ministero della Salute.

« Il Tar della Lombardia – chiarisce alla Redazione uno degli avvocati che hanno assistito la veterinaria ricorrente – aveva bisogno di verificare la compatibilità costituzionale dell’obbligo vaccinale imposto ai medici veterinari. Arrivati a questo punto il Tribunale Amministrativo non ha la prova che la malattia si possa trasferire da animale a veterinario. Potrebbe quindi dichiarare fondata la questione di legittimità costituzionale e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, sollevandola lui stesso ».