Home Arezzo Obbligo vaccinale: il TAR del Friuli Venezia Giulia a tutela dei diritti e della dignità della persona

Obbligo vaccinale: il TAR del Friuli Venezia Giulia a tutela dei diritti e della dignità della persona

0
Obbligo vaccinale: il TAR del Friuli Venezia Giulia a tutela dei diritti e della dignità della persona

di Stefano Pezzola

Con ordinanza n. 00087/2022 REG. 00264/2022 del 16 luglio 2022 il TAR del Friuli Venezia Giulia a firma del Presidente Oria Settesoldi “ritiene che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata“.

Al seguente link la citata ordinanza in formato pdf (Ordinanza TAR Friuli Venezia Giulia).
Secondo l’ordinanza del Tar “sulla base della lettura della disciplina contenuta nella circolare (vaccinazione da eseguirsi, per i guariti, “preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”), alla quale il dato normativo primario rinvia, l’obbligo di vaccinazione della ricorrente allo scadere dei sei mesi, ribadito dalla difesa di parte pubblica, non mostra una sua immediata evidenza”.
Inoltre, “il pur non perspicuo tenore dell’interpretazione ministeriale (oltre che della disciplina legislativa) sembra deporre verso tutt’altra direzione e in tal senso, dunque, le doglianze di parte ricorrente superano il vaglio della non implausibilità ed anzi mostrano una prospettiva di apparente fondatezza”.

Sono molte le ordinanze ad oggi pendenti in Corte Costituzionale, tra le quali adesso anche quella del TAR del Friuli Venezia Giulia, ove si rilevano numerosi articoli violati quali l’articolo 1 sul diritto al lavoro, l’articolo numero 2 sull’inviolabilità dei diritti dell’uomo, l’articolo numero 3 sulla pari dignità sociale ed uguaglianza, l’articolo numero 4 sull’obbligo da parte dello Stato di sviluppare le condizioni idonee per il lavoro di ogni cittadino e l’articolo numero 5 sul decentramento legislativo.
Senza dimenticare la violazione dell’articolo 21, dell’articolo 32, dell’articolo 33, dell’articolo 34, dell’articolo 35 e dell’articolo 97 della Costituzione.
Infine dell’articolo 52 comma 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sulla limitazione dei diritti e delle libertà e dell’articolo 33 della legge 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.

Exit mobile version