Importanti novità nel delicato settore della sicurezza nei luoghi di lavoro e per contrastare il lavoro nero nei cantieri edili.
“Sono già entrate in vigore – ricorda OASI Consulting (società del sistema CNA AREZZO) – e costituiscono solo la prima tappa di un percorso che dovrebbe portare alla revisione del Codice degli appalti e all’adozione di un Testo unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”.
Molte le novità rilevanti.In primo luogo il provvedimento di sospensione dei lavori: il personale ispettivo del Ministero del Lavoro, anche su segnalazione di INPS e di INAIL, che riscontri l’impiego di personale in nero in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o riscontri ripetute violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito del cantiere. E’ previsto che il provvedimento di sospensione, venga comunicato al Ministero delle Infrastrutture per un provvedimento che impedisca anche la partecipazione a gare pubbliche per il periodo di durata della sospensione e fino a un massimo di due anni.
“Per quanto riguarda il lavoro nero – ricorda OASI Consulting – è adesso prevista una sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Inoltre c’è anche una sanzione civile per omesso versamento contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore, non inferiore a 3.000 euro”.
Nell’ambito dei cantieri, i datori di lavoro devono dotare il personale di una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, a decorrere dal 1 ottobre 2006. Questo obbligo interessa anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la loro attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi in proprio. Anche in questo caso sono previste sanzioni amministrative: per il datore di lavoro da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore non munito di tessera; per il lavoratore da 50 a 300 euro che non espone la tessera di cui è stato munito.
I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere all’obbligo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro da tenersi nel luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato.
Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, gli imprenditori sono tenuti a dare la comunicazione il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante comunicazione avente data certa.
Infine lo sgravio dell’11,50% previsto dalla legge 341 del 1995 si applica solo ai datori di lavoro in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Queste agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza.
Articlolo scritto da: OASI – CNA Arezzo