Home Attualità Condannati i vertici dell’allora banca 121

Condannati i vertici dell’allora banca 121

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FIRENZE – Con il decreto penale di condanna n. 810/06 emesso dal Tribunale di Teramo, De Bustis Vincenzo Figarola (ex Direttore Generale di Banca 121), Rollo Giuseppe (Vice Direttore Generale), Anguilla Eugenio (Responsabile Vigilanza), Venneri Rosanna (Responsabile Divisione Privati e Finanza e creatrice dei prodotti MyWay e 4You), sono stati condannati per truffa contrattuale.
Le indagini hanno preso il via anche grazie ad una serie di querele presentate da risparmiatori che si erano rivolti all'Aduc e che sono stati assistiti dall'avv. Giuseppe Romano.
Il Gip, dott. Giovanni Cirillo, ha accertato che la contrattualistica tipo dei piani finanziari MyWay e 4You sono “sostanzialmente ingannevoli per ambigua qualificazione del prodotto come “piano finanziario”, per omesso riferimento nel corpo del contratto all'elemento fondamentale della leva finanziaria, per non adeguata evidenziazione della non equità finanziaria del contratto per il privato conseguente sia alla eccessiva onerosità del recesso prima della scadenza naturale del contratto, sia al rischio di perdita di multipli di capitale…”.
La condanna a sei mesi di carcere è stata convertita in una pena pecuniaria.
I condannati hanno già fatto sapere che faranno opposizione al decreto e si instaurerà, quindi, un dibattimento nel quale i risparmiatori potranno costituirsi parti civili.
L'Aduc assisterà legalmente tutti i risparmiatori che intenderanno costituirsi parti civili.
Questa condanna è un passo fondamentale nella vicenda dei piani finanziari MyWay 4You anche per il modo con il quale si è arrivati alla stessa.
I magistrati, diversamente da altre procure, hanno lavorato fuori dalla luce dei riflettori ma in maniera molto accurata. Hanno commissionato una perizia tecnica al prof. Carlo Mottura, ordinario di Matematica Finanziaria all'università Roma TRE, sulla base della quale hanno accertato che il contratto, per quanto chiaro nel descrivere le componenti elementari del contratto (finanziamento, acquisto di obbligazioni e di fondi comuni, pegno) nascondeva in realtà informazioni essenziali circa gli effetti complessivi della combinazione di questi elementi.
Scrive il prof. Mottura: “La chiarezza con cui erano descritte le componenti elementari non poteva consentire all'investitore di comprendere con altrettanta chiarezza gli effetti che quella combinazione di componenti avrebbe potuto determinare sul livello di rischio complessivo del prodotto.”
La truffa contrattuale si realizza anche quando una parte ha omesso capziosamente di fornire informazioni essenziali circa il contratto stipulato, tanto più quando è obbligata per legge a fornire tutte le informazioni utili per fare una scelta consapevole, come nel caso della vendita di prodotti finanziari.
Con questa condanna, si dimostra che la tesi dell'Aduc su questi piani finanziari era fondata.
L'Aduc ha sempre sostenuto che i contratti erano nulli in quanto costituivano, per come erano stati formulati (e non solo per come sono stati venduti) un prodotto finanziario non compatibile con il loro ordinamento giuridico.

Articlolo scritto da: Alessandro Pedone