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Le vacanze e la separazione

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Cassazione civile sez. I sentenza 16/11/2005 n. 23071

Il Tribunale di Udine pronunciava la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, condannandolo a versare alla moglie un assegno mensile.
La Corte d’Appello riforma parzialmente la pronuncia di I grado rigettando la domanda di addebito a carico del marito. Il Giudice d’appello, infatti, ritiene che le uscite serali e le vacanze trascorse da solo “quand’anche provate” siano correlate, come emerso dalle dichiarazioni dei testimoni, all’esigenza di libertà dall’oppressione della famiglia. Quindi non sono causa della crisi coniugale, dovuta al progressivo venir meno dell’affectio maritalis per altre ragioni , ma ne sono al contrario l’espressione.
La Corte di Cassazione ritiene corretta la valutazione della Corte d’Appello e ne conferma la sentenza.

Si segnala

La Corte di Cassazione precisa che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art,. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale (Cassazione 1230/2001, 279/2000, 2444/1999, 7817/1997).
Nel caso di specie è stato escluso il nesso casuale tra i comportamenti del marito (uscite serali e vacanze da solo) e l’inizio della crisi coniugale cioè a dire quei comportamenti non hanno determinato la crisi coniugale che era già preesistente per altre ragioni.

Articlolo scritto da: Avv. Laura Guidelli