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La suocera e la sperazione

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Cassazione civile sez I sentenza 20/01/ 2006 n. 1202

Il fatto in esame

Il Tribunale di Firenze dichiarava la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla moglie, in quanto quest’ultima si era allontanata dalla casa coniugale violando così l’obbligo matrimoniale alla coabitazione. Il Tribunale altresì disponeva l’affidamento della figlia ad entrambi i genitori.
La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escludeva l’addebito alla moglie ed affidava la figlia alla stessa e poneva un contributo mensile a carico del marito per la figlia.
La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’Appello perché la crisi coniugale era precedente all’allontanamento dalla residenza familiare.
Infatti, la situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza tra coniugi era dipesa dalle continue discussioni tra la moglie e la suocera, con essi convivente, contrasti che il marito non aveva cercato, come era suo dovere, di appianare al fine di costituire una salda unione coniugale. Da ciò derivava il progressivo deterioramento di rapporti.

Si segnala

L’allontanamento dalla residenza familiare ed il rifiuto di tornarvi non costituisce di per sé violazione di un obbligo matrimoniale (art. 143 c.c.) e conseguentemente causa di addebitamento della separazione (in quanto porta all’impossibilità della coabitazione). Infatti, non sussiste la violazione dell’obbligo matrimoniale “se l’allontanamento risulti legittimato da una giusta causa vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto (ma anche avvenimenti e comportamenti altrui) di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza , ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare”.
Nella fattispecie tale giusta causa è stata ravvisata nella situazione accettata dal marito, dei frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente.
Anzi la Corte di Cassazione ha precisato che, non solo la separazione non è addebitale alla moglie, ma che il frequente litigare tra la moglie e la suocera non integra un “fatto del terzo” estraneo non imputabile al marito ma, al contrario concretizza una responsabilità del marito sul quale incombeva l’obbligo di evitare che la propria madre incidesse negativamente nel rapporto matrimoniale.

Articlolo scritto da: Avv. Laura guidelli