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Chimet: la Provincia risponde al Ministero

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Chimet: la Provincia risponde al Ministero

AREZZO – "Siamo assolutamente convinti della correttezza e della legittimità degli atti compiuti". Partendo da questa affermazione il Presidente della Provincia Vincenzo Ceccarelli e l’Assessore provinciale all’ambiente Andrea Cutini hanno illustrato il contenuto della risposta della Provincia alla nota inviata la settimana scorsa dalla divisione III del Ministero per l’ambiente sulla vicenda Chimet. Prima di illustrare la risposta, però, Ceccarelli e Cutini hanno dato un importante annuncio: "la Chimet ha chiesto la sospensione della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa all’ampliamento della sua attività ed ha ora 45 di giorni per riformulare il progetto. Salutiamo positivamente questa richiesta dell’azienda, che è frutto dell’azione rigorosa e stringente di tutti i soggetti interessati", hanno affermato Ceccarelli e Cutini passando poi ad enunciare i termini della risposta indirizzata al Ministro Pecoraro Scanio nella quale la Provincia fornisce una risposta analitica rispetto ai due fondamentali rilievi mossi dal dirigente firmatario. Rispetto al primo motivo di contestazione, e cioè che "…l’autorizzazione rilasciata con la Determinazione dirigenziale n. 110/EC del 30 dicembre 1998 necessitava del preventivo espletamento della procedura di VIA, che sarebbe stata di competenza statale", la Provincia spiega che con la Determinazione dirigenziale richiamata dal Ministero, in base al Decreto Ronchi del 1997 e alla L.R.T. n. 25/1998, fu autorizzata, presso l’impianto Chimet, già esistente, la mera prosecuzione del complesso delle operazioni di gestione rifiuti per le tipologie già in precedenza già autorizzati con numerosi atti di competenza della Regione Toscana (rifiuti tossici e nocivi) e della Provincia di Arezzo (altri rifiuti speciali). Detto in sintesi, visto che con la Determinazione dirigenziale non fu autorizzata alcuna realizzazione di impianto, né alcuna modifica impiantistica, al momento dell’emanazione della Determinazione Dirigenziale non risultava applicabile alcuna procedura di Valutazione di Impatto Ambientale all’impianto della Chimet S.p.A., in quanto impianto esistente per il quale non risultavano progettati e/o in fase di realizzazione/costruzione nuovi impianti o modifiche sostanziali agli stessi. infine, la Determinazione Dirigenziale fu assunta in conformità con i contenuti dell’art. 27 della legge regionale n. 79/1998 in tema di "Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale", efficace dal 27 novembre 1998, che testualmente dispone "Non sono soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale i progetti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato emanato il provvedimento definitivo di autorizzazione che consenta la realizzazione dell’opera, impianto o altro intervento". Dunque, conformemente alla normativa statale e regionale interna, dal contenuto della stessa nota inviata dal Ministero si deduce che gli impianti autorizzati prima del 3.7.1988, ed attivati prima di tale data, non necessitano, per la prosecuzione dell’attività, di alcuna procedura di Valutazione ambientale, come confermato anche dalla giurisprudenza delle Corti Europee in materia. Relativamente al secondo motivo di contestazione, e cioè che "appare evidente il profilo di illegittimità delle autorizzazioni provvisorie all’aumento dei quantitativi massimi di rifiuti trattabili presso l’impianto, concesse dal 1999 al 2003, le quali, benché temporanee, si configuravano come modifiche sostanziali e quindi necessitavano dell’espletamento della procedura di VIA" ,la Provincia chiarisce che, secondo il disposto della legge regionale n. 79/1998 sono sottoposti alle procedure di verifica di impatto ambientale solo i "progetti riguardanti modifiche sostanziali ad opere o impianti già autorizzati, suscettibili di provocare notevoli ripercussioni sull’ambiente". La legge regionale, pertanto, richiede due requisiti, in presenza dei quali risulta necessario esperire la procedura di verifica di impatto ambientale: che le modifiche siano sostanziali e che le stesse siano suscettibili di provocare notevoli ripercussioni sull’ambiente. Alla luce di queste premesse, la Provincia conferma di ritenere conformi a legge le Determinazioni Dirigenziali emesse a partire dal 1999, di deroga temporanea dei quantitativi di rifiuti trattati, dato che per i contenuti, le motivazioni e le caratteristiche di tali provvedimenti non si è inteso rilasciare autorizzazioni che si possono qualificare come autorizzazioni ad apportare modifiche sostanziali e suscettibili di provocare notevoli ripercussioni sull’ambiente. Questa interpretazione, del resto, ha trovato puntuale conferma nel provvedimento di archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale Penale di Arezzo in data 26/10/2001 che ha richiamato le motivazioni della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero. Occorre ricordare, infine, che le autorizzazioni temporanee annuali per il trattamento di quantitativi di rifiuti nell’impianto Chimet di smaltimento e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, sono state rilasciate nei limiti della capacità dell’impianto nonché nel rispetto delle autorizzazioni regionali in materia di emissioni in atmosfera. Il Presidente della Provincia e l’Assessore all’ambiente hanno infine anche annunciato che è in corso il procedimento per l’autorizzazione integrata ambientale per le 21 aziende a maggiore impatto ambientale di tutto il territorio provinciale, tra le quali anche la Chimet, procedimento che dovrebbe chiudersi entro il 31 ottobre.