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L’avvocato Laura Guidelli risponde

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Edilizia: interesse ad agire dei vicini, sopraelevazione, inderogabilità delle norme sulle distanze dei fabbricati contenute nel D.M n. 1444del 1968
TAR Liguria, sez. I, sentenza 19/12/2006 n. 1711

Fatto in esame

I proprietari di unità immobiliari site nel condominio confinante con l’immobile oggetto di lavori di demolizione e costruzione di nuovo fabbricato con sopraelevazione ricorrevano al Tar per l’annullamento della concessione edilizia che consentiva le opere di sopraelevazione con mutamento di destinazione d’uso da locale deposito a locale vendita- deposito nonché per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistico ambientale alla sopraelevazione.
I ricorrenti muovevano molte censure tra le quali il mancato rispetto delle distanze legali tra fabbricati, l’illegittimità degli strumenti urbanistici locali per il mancato rispetto della prescrizione di cui all’art. 9 D.M. 1444 del 1968, che prevede la distanza minima inderogabile di mt. 10 tra pareti finestrate ed edifici antistanti, ed infine la carenza di motivazione dell’autorizzazione paesaggistica. Il comune e la Società costruttrice si costituivano in giudizio e eccepivano il difetto di legittimazione dei ricorrenti. Il Tar ribadendo alcuni principi importanti accoglieva il ricorso ed annullava gli atti impugnati.

E’ importante

Il Tar con questa sentenza riafferma importanti principi in materia edilizia che si possono riassumere come segue.
– La situazione giuridica soggettiva dei proprietari di immobili confinanti e residenti comporta uno stabile collegamento con il terreno oggetto dell’intervento costruttivo e, pertanto, sussiste in capo agli stessi un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, quale è quello dell’osservanza delle prescrizioni regolatrici dell’edificazione, non occorrendo procedere ad alcuna ulteriore indagine al fine di accertare, in concreto se gli interventi edilizi comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione (CdS, sez. IV, 21/11/2005 n. 6467)
– La sopraelevazione, per tale intendendosi qualsiasi costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato, deve rispettare le distanze legali tra costruzioni stabilite dalla normativa vigente al momento della realizzazione della stessa, poiché comporta sempre un aumento della volumetria preesistente ( Tar Puglia Lecce sez. III, 27/01/2006 n. 565 e Cassazione civile sez. II 12/01/2005 n. 400)
– Le norme sulle distanze dei fabbricati contenute nel D.M n. 1444 del 1968, a differenza di quelle sulle distanze dai confini derogabili mediante convenzione tra privati, hanno carattere pubblicistico e inderogabile, in quanto dirette alla tutela di interessi generali in materia urbanistica, sicchè l’inderogabile distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti vincola anche i comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con il suddetto limite minimo è illegittima essendo consentito alla pubblica amministrazione solo la fissazione di distanze superiori (Tar Liguria, Genova, sez. I, 07/07/2005 n. 1027).
– Inoltre, deve escludersi che l’ampliamento di un fabbricato attraverso la sopraelevazione di un piano possa configurarsi alla stregua di una mera ristrutturazione. Infatti, ai fini dell’individuazione della tipologia di un intervento edilizio, il concetto di sopraelevazione si differenzia da quello di mero innalzamento, dovendosi considerare che quest’ultimo specie se modesto ed inidoneo a determinar un incremento volumetrico, può risultare compatibile con la nozione di ristrutturazione, mentre altrettanto non può affermarsi nel caso di una sopraelevazione che sia inscindibilmente connessa all’incremento volumetrico in ragione di un rapporto di causa ed effetto e che sia quindi diretta all’accrescimento della cubatura ( Tar Piemonte, Torino, sez. I 19/11/2003 n. 1603).
– Le autorizzazioni paesaggistiche, quantunque abbiano natura di atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, debbono essere congruamente motivate in modo che possa essere ricostruito l’iter logico che ha condotto a ritenere le opere autorizzate non lesive dei valori paesistici sottesi all’imposizione del vincolo (Tar Liguria sez. I, 27/10/2005 n. 1408 e consiglio di Stato sez. iv 08/11/2005 n. 6219).

Articlolo scritto da: Avv. Laura Guidelli